LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 47
1. All' articolo 12 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera e) del comma 1 le parole << revisori contabili >> sono sostituite dalle seguenti: << revisori legali >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli organi consortili di cui al comma 1 durano in carica cinque anni che, per gli organi di cui alle lettere b), c) e d), decorrono dalla data della prima seduta del Consiglio dei delegati.>>;

c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. I poteri del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e del Presidente sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi.>>.