<<Art. 12
(Sospensione e decadenza dall'attività)
1. L'attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) o d).
2. Il Comune dispone la decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica qualora l'operatore agrituristico:a) abbia sospeso l'attività da almeno un anno, salvo cause di forza maggiore;
b) sia stato cancellato dall'elenco;
c) abbia commesso nello stesso anno solare la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito due provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;
d) abbia commesso nello stesso anno solare la quarta violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);
e) abbia commesso la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;
g) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto alle attività previste dall'articolo 2, comma 1;
h) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione, in violazione dell'articolo 3, comma 2.
3. Qualora venga disposta la decadenza dall'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dal comma 2, lettera g), l'operatore agrituristico può presentare al Comune una nuova SCIA, purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive, all'ERSA, e alla Commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 8.>>.