LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

TITOLO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONIFICA
CAPO I
  MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1965, N. 18 (INTERVENTO DELLA REGIONE NELLA SPESA PER LE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE)
Art. 42
1.
Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), le parole << Al fine di ridurre l'onere a carico della proprietà, la Amministrazione >> sono sostituite dalle seguenti: << L'Amministrazione >>.

CAPO II
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2002, N. 28 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA E DI ORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA, NONCHÉ MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 9/1999, IN MATERIA DI CONCESSIONI REGIONALI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE, 7/2000, IN MATERIA DI RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI, 28/2001, IN MATERIA DI DEFLUSSO MINIMO VITALE DELLE DERIVAZIONI D'ACQUA E 16/2002, IN MATERIA DI GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO)
Art. 43
1. All' articolo 2 ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11 le parole << delle elezioni >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'elezione del Presidente >>;

b)
al comma 12 le parole << alle elezioni >> sono sostituite dalle seguenti: << all'elezione di cui al comma 11 >>.

Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, cc. 2 bis e 2 ter, L.R. 28/2002, con effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui all'art. 3 bis, c. 5, L.R. 28/2002, relativo all'esercizio finanziario 2020, così come stabilito dall'art. 3, c. 6, L.R. 44/2017.
Art. 45
1.
L' articolo 10 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Catasto consortile, piani di classifica e oneri a carico dei consorziati)
1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.
2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del catasto per eseguire le volture e le variazioni nelle intestazioni delle partite catastali dei consorziati.
3. I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia previsto nel relativo contratto, sono tenuti a contribuire:
a) alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento dei Consorzi;
b) alle spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico dell'Amministrazione regionale.
4. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera a), sono determinati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito per effetto dell'attività consortile. A tal fine i Consorzi predispongono e aggiornano i piani di classifica per ciascun comprensorio classificato. Le relative delibere sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni. Previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, i piani di classifica sono approvati con decreto del Presidente della Regione che decide sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi dell' articolo 12, secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).
5. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di classifica, le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi.
6. In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei piani di classifica, la ripartizione e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.
7. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera b), sono determinati con deliberazione del Consiglio dei delegati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito dalla realizzazione delle opere.>>.

Art. 46
1.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 28/2002 le parole << di fascia funzionale non inferiore alla settima >> sono sostituite dalle seguenti: << con mansioni non inferiori a quelle direttive >>.

Art. 47
1. All' articolo 12 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera e) del comma 1 le parole << revisori contabili >> sono sostituite dalle seguenti: << revisori legali >>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli organi consortili di cui al comma 1 durano in carica cinque anni che, per gli organi di cui alle lettere b), c) e d), decorrono dalla data della prima seduta del Consiglio dei delegati.>>;

c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. I poteri del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e del Presidente sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi.>>.

Art. 48
1.
Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:
<<5. Le elezioni del Consiglio dei delegati sono indette in un periodo di tempo compreso fra i sei e i due mesi anteriori alla scadenza del Consiglio in carica.>>.

Art. 49
1. All' articolo 14 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo periodo del comma 10 le parole << dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento >> sono sostituite dalle seguenti: << nella deliberazione della Giunta regionale con cui, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, è disposto l'annullamento >> e al terzo periodo del medesimo comma le parole << l'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, >>;

b)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte e, entro il medesimo termine, sono pubblicati per trenta giorni agli albi dei Comuni del comprensorio, all'albo consortile e sul sito internet del Consorzio.>>;

c)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
<<12. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dei verbali all'albo consortile ai sensi del comma 11.>>;

d)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 12, la Giunta regionale decide sui ricorsi con deliberazione su proposta dell'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale.>>;

e)
dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
<<13 bis. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, è disposto l'annullamento d'ufficio delle elezioni o delle operazioni dei seggi interessati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale.>>.

Art. 50
1. All' articolo 17 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica la parola << contabili >> è sostituita dalla seguente: << legali >>;

b)
al comma 1 le parole << Collegio del revisori contabili >> sono sostituite dalle seguenti: << Collegio dei revisori legali >> e le parole << ruolo dei revisori ufficiali dei conti >> sono sostituite dalle seguenti: << registro dei revisori legali >>;

c)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'incarico di revisore presso il medesimo Consorzio non può essere conferito per più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a due anni.>>.
d) al comma 2 le parole << ruolo dei revisori ufficiali dei conti >> sono sostituite dalle seguenti: << registro dei revisori legali >>.

d)
al comma 2 le parole << ruolo dei revisori ufficiali dei conti >> sono sostituite dalle seguenti: << registro dei revisori legali >>.

Art. 51
1.
Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 28/2002 le parole << ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura >> sono soppresse.

Art. 52
1.
L' articolo 19 bis della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19 bis
 (Partecipazione a società)
1. I provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne devono essere corredati di un'analisi dei costi e dei benefici e di valutazioni tecniche ed economiche che dimostrino la convenienza e la conformità dell'operazione con le finalità statutarie e con i doveri consortili.>>.

Art. 53
1. All' articolo 21 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 1 la parola << contabili >> è sostituita dalla seguente: << legali >>;

b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e dura in carica cinque anni. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dell'Associazione. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.>>;

c)
al comma 7 le parole << sugli atti dell'Associazione >> sono soppresse.

Art. 54
1.
L' articolo 22 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22
 (Pubblicazione ed esecutività degli atti)
1. Gli atti dei Consorzi sono pubblicati secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine della pubblicazione.
3. Le deliberazioni soggette a controllo diventano esecutive a seguito della deliberazione di approvazione della Giunta regionale. La trasmissione all'Amministrazione regionale per l'approvazione può avvenire nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, fatto salvo il tempestivo invio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
4. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive per motivate ragioni di urgenza con voto espresso dalla maggioranza dei votanti.>>.

Art. 55
1.
L' articolo 23 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 (Controlli)
1. Sono soggetti al controllo di legittimità:
a) il bilancio preventivo e le relative variazioni;
b) il conto consuntivo;
c) lo Statuto consortile;
d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento. In caso di deliberazioni immediatamente esecutive ai sensi dell'articolo 22, comma 4, la Giunta può annullare gli atti ritenuti illegittimi.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dei Consorzi di bonifica.
6. In base agli esiti delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, possono essere formulati indirizzi e raccomandazioni ai Consorzi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.>>.

Art. 56
 (Norme transitorie in materia di Consorzi di bonifica)
1. Fino all'approvazione del regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica di cui all' articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28/2002 , come inserito dall'articolo 44, si continua ad applicare il regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2009, n. 1706 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei consorzi di bonifica).
2. Per i ricorsi avverso le operazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'articolo 14, commi 12 e 13, della legge regionale 28/2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. I limiti ai mandati dei revisori legali di cui all'articolo 17, comma 1 bis, e di cui all' articolo 21, comma 4, della legge regionale 28/2002 , come rispettivamente inserito dall'articolo 50 e sostituito dall'articolo 53, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. Fino all'approvazione del regolamento sulla pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica di cui all' articolo 22, comma 1, della legge regionale 28/2002 , come sostituito dall'articolo 54, le deliberazioni dei Consorzi continuano a essere pubblicate all'albo consortile entro sette giorni dalla loro adozione; la pubblicazione dura sette giorni.
5. Gli articoli 22 e 23 della legge regionale 28/2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione con riferimento ai controlli sugli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
  MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2003, N. 21 (NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI, NONCHÉ DI UFFICI DI SEGRETERIA DEGLI ASSESSORI REGIONALI)
Art. 57
1.
Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), è abrogato.