LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

CAPO V
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 8 (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA)
Art. 24
  (Sostituzione dell' articolo 2 della legge regionale 8/2004 )
1.
L' articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nei confronti dell'ERSA, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
c) esercita attività di vigilanza e controllo;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole:
a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ERSA.>>.

Art. 25
1.
Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8/2004 è inserita la seguente:
<<d bis) svolge, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività vivaistica in ambito agricolo e forestale;>>.

Art. 26
1.
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8/2004 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) adotta il conto consuntivo;
c) predispone il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell'ERSA;
d) ha la rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facoltà di conciliare e transigere;
e) autorizza la stipulazione dei contratti;
f) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
g) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.>>.

Art. 27
1. All' articolo 7 della legge regionale 8/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui all' articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ), e nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali.>>;

b)
al comma 3 e al comma 6 le parole << , naturali e forestali >> sono soppresse.

Art. 28
1.
Ai commi 1 e 2 dell' articolo 8 della legge regionale 8/2004 le parole << , naturali e forestali >> sono soppresse.

Art. 30
1.
Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 8/2004 le parole << , naturali e forestali >> sono soppresse.

Art. 31
  (Sostituzione dell' articolo 12 della legge regionale 8/2004 )
1.
L' articolo 12 della legge regionale 8/2004 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Controllo e vigilanza)
1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all' articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) il conto consuntivo;
c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.>>.