LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

CAPO III
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2000, N. 21 (DISCIPLINA PER IL CONTRASSEGNO DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA NON MODIFICATI GENETICAMENTE, PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE <<STRADE DEL VINO>>)
Art. 21
1.
L' articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle << Strade del vino >>), è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Prodotti agroalimentari tradizionali)
1. L'ERSA cura l'istruttoria delle domande per l'inserimento nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ), dei prodotti ottenuti nel territorio regionale, secondo le procedure definite con proprio regolamento.
2. L'ERSA trasmette gli esiti dell'istruttoria alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, che provvede alla tenuta dell'elenco regionale e all'inoltro degli aggiornamenti al Ministero.>>.