LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE
CAPO I
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 32 (DISCIPLINA E PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)
Art. 1
1. All' articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica e al comma 1 le parole << Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura >> sono sostituite dalle seguenti: << Agenzia regionale per lo sviluppo rurale >>;

b)
alla lettera a) del comma 1 le parole << da esercitarsi presso le strutture degli stessi presenti in regione >> sono sostituite dalle seguenti: << che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio regionale >>.

Art. 2
1.
Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 32/1995 è sostituito dal seguente:
<<7. L'ERSA provvede alle iscrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 su parere conforme dell'Organismo di controllo prescelto.>>.

Art. 3
1. All' articolo 5 della legge regionale 32/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << Il Consiglio di amministrazione dell'ERSA >> sono sostituite dalle seguenti: << L'ERSA >>;

b)
il comma 4 è abrogato.

CAPO II
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1996, N. 25 (DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO)
Art. 4
1. All' articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
alla lettera d) del comma 8 le parole << le procedure per il rilascio della relativa autorizzazione e >> sono soppresse;

c)
alla lettera f) del comma 8 le parole << alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e >> sono soppresse.

(1)
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, c. 2, L.R. 25/1966.
Art. 5
1. All' articolo 3 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, sono considerate agrituristiche a condizione che le parti siano imprenditori agricoli professionali.>>;

b)
il comma 3 è abrogato.

Art. 6
1. All' articolo 5 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna >> sono sostituite dalle seguenti: << competente in materia di agriturismo >>;

b)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 25/1996.
Art. 7
1.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25/1996 le parole << il rilascio dell'autorizzazione comunale >> sono sostituite dalle seguenti: << la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività >>.

Art. 8
1. All' articolo 8 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: << Il predetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il corso sia stato frequentato in altre Regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato compatibile dall'ERSA rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dall'ERSA medesimo. >>;

b)
alla lettera a) del comma 5 le parole << sindaco del >> sono soppresse;

c)
la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
<<c) adozione da parte del Comune di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica, come previsto dall'articolo 12, comma 2;>>;

d)
alla fine della lettera e) sono aggiunte le parole: << , salvo il caso in cui l'ERSA non abbia organizzato il predetto corso di formazione professionale, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco >>.

Art. 9
  (Sostituzione dell' articolo 9 della legge regionale 25/1996 )
1.
L' articolo 9 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. I soggetti interessati all'esercizio di attività agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività medesima segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), quanto segue:
a) l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;
b) la descrizione dell'azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si presenta la SCIA, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3;
c) il personale utilizzato;
d) gli edifici e le aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, la proprietà degli stessi o il titolo di conduzione qualora non proprietario;
e) l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall' articolo 6 della legge 96/2006 .
2. Copia della SCIA è trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive e all'ERSA.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
4. Tutti i casi di variazione nell'attività agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessità di confermare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività.
5. Al fine del solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.>>.

Art. 10
  (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 25/1996 )
1.
Dopo l' articolo 9 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Subingresso)
1. Nel caso di subingresso di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o nel caso di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, il trasferimento della titolarità è soggetto alla SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, alla data in cui intervengono le suindicate modifiche della titolarità o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la SCIA entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalle predette date.
3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, il termine per la presentazione della SCIA è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2.
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.>>.

Art. 11
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea le parole << autorizzato allo >> sono sostituite dalle seguenti: << ai fini dello >>;

b)
alla lettera b) le parole << l'autorizzazione comunale, >> sono soppresse;

c)
la lettera c) è abrogata;

d)
alla lettera d) le parole << nell'autorizzazione comunale >> sono sostituite dalle seguenti: << nella SCIA >>;

e)
alla lettera e) le parole << alla Direzione centrale attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << a Turismo FVG >>.

Art. 12
1. All' articolo 11 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << L'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << L'ERSA >>;

b)
al comma 4 le parole << all'articolo 7 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 8 >>;

c)
al comma 5 le parole << corretto utilizzo dell'autorizzazione >> sono sostituite dalle seguenti: << rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA >>.

Art. 13
1.
L' articolo 12 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Sospensione e decadenza dall'attività)
1. L'attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) o d).
2. Il Comune dispone la decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica qualora l'operatore agrituristico:
a) abbia sospeso l'attività da almeno un anno, salvo cause di forza maggiore;
b) sia stato cancellato dall'elenco;
c) abbia commesso nello stesso anno solare la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito due provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;
d) abbia commesso nello stesso anno solare la quarta violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);
e) abbia commesso la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;
f) si trovi nelle condizioni di cui all' articolo 6 della legge 96/2006 ;
g) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto alle attività previste dall'articolo 2, comma 1;
h) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione, in violazione dell'articolo 3, comma 2.
3. Qualora venga disposta la decadenza dall'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dal comma 2, lettera g), l'operatore agrituristico può presentare al Comune una nuova SCIA, purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive, all'ERSA, e alla Commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 8.>>.

Art. 14
1. All' articolo 13 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << L'Amministrazione regionale direttamente o attraverso l'ERSA >> sono sostituite dalle seguenti: << L'ERSA >>;

b)
al comma 2 le parole << l'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << l'ERSA >>.

Art. 15
1. All' articolo 14 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << Chiunque, sprovvisto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9, >> sono sostituite dalle seguenti: << Chiunque, senza aver presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 o nei casi in cui nei suoi confronti sia stata disposta ai sensi dell'articolo 12 la sospensione o la decadenza dall'attività, >>;

b)
al comma 3 le parole << per il primo, secondo e terzo comportamento sanzionabile >> sono sostituite dalle seguenti: << per la prima, seconda e terza violazione delle medesime disposizioni >>.

Art. 16
1. All' articolo 15 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'ERSA, >> sono sostituite dalle seguenti: << L'ERSA >>;

b)
al comma 2 le parole << L'Amministrazione regionale, >> sono sostituite dalle seguenti: << L'ERSA >>.

Art. 17
1.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25/1996 le parole << L'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << L'ERSA >>.

Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 28/2017
Art. 19
1.
Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 25/1996 le parole << ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9 e deve >> sono sostituite dalle seguenti: << che hanno presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 a condizione che nei loro confronti non siano adottati e in corso provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 12. Tale utilizzo deve >>.

Art. 20
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:
<<7 bis. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 139 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.>>.

CAPO III
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2000, N. 21 (DISCIPLINA PER IL CONTRASSEGNO DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA NON MODIFICATI GENETICAMENTE, PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE <<STRADE DEL VINO>>)
Art. 21
1.
L' articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle << Strade del vino >>), è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Prodotti agroalimentari tradizionali)
1. L'ERSA cura l'istruttoria delle domande per l'inserimento nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ), dei prodotti ottenuti nel territorio regionale, secondo le procedure definite con proprio regolamento.
2. L'ERSA trasmette gli esiti dell'istruttoria alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, che provvede alla tenuta dell'elenco regionale e all'inoltro degli aggiornamenti al Ministero.>>.

CAPO IV
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 22 (ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA)
Art. 23
1. All' articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali.>>;

b)
al comma 2 dopo le parole << trattamenti selvicolturali >> sono aggiunte le seguenti: << , finalizzati al ripristino delle condizioni colturali e di gestione del sistema forestale >>;

c)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. La Direzione competente in materia di risorse forestali accerta e riconosce l'evento di cui al comma 1. Le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi di cui allo stesso comma 1 sono definiti con regolamento.
2 ter. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>;

d)
i commi 3 e 4 sono abrogati.

CAPO V
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 8 (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA)
Art. 24
  (Sostituzione dell' articolo 2 della legge regionale 8/2004 )
1.
L' articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nei confronti dell'ERSA, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
c) esercita attività di vigilanza e controllo;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole:
a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ERSA.>>.

Art. 25
1.
Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8/2004 è inserita la seguente:
<<d bis) svolge, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività vivaistica in ambito agricolo e forestale;>>.

Art. 26
1.
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8/2004 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) adotta il conto consuntivo;
c) predispone il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell'ERSA;
d) ha la rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facoltà di conciliare e transigere;
e) autorizza la stipulazione dei contratti;
f) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
g) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.>>.

Art. 27
1. All' articolo 7 della legge regionale 8/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui all' articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ), e nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali.>>;

b)
al comma 3 e al comma 6 le parole << , naturali e forestali >> sono soppresse.

Art. 28
1.
Ai commi 1 e 2 dell' articolo 8 della legge regionale 8/2004 le parole << , naturali e forestali >> sono soppresse.

Art. 30
1.
Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 8/2004 le parole << , naturali e forestali >> sono soppresse.

Art. 31
  (Sostituzione dell' articolo 12 della legge regionale 8/2004 )
1.
L' articolo 12 della legge regionale 8/2004 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Controllo e vigilanza)
1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all' articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):
a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) il conto consuntivo;
c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.>>.

CAPO VI
  MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2005, N. 26 (DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO)
Art. 32
1.
Al comma 2 bis dell'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), le parole << del 50 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'80 per cento >>.

CAPO VII
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 16 (NORME URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO, EDILIZIA, URBANISTICA, ATTIVITÀ VENATORIA, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, TRASPORTI, DEMANIO MARITTIMO E TURISMO)
Art. 33
1. All' articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 bis le parole << L'ERSA >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione, in collaborazione con l'ERSA, >>;

b)
al comma 4 ter le parole << l'ERSA >> sono sostituite dalle seguenti: << la Regione >>;

c)
al comma 5 le parole << di ERSA >> sono sostituite dalle seguenti: << del Servizio competente in materia di Corpo forestale >>;

d)
il comma 5 bis è abrogato.

2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 20, comma 5, della legge regionale 16/2008 , come modificato dal comma 1, lettera c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1374 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione " Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni della comunicazione e del piano di utilizzazione agronomica in materia di inquinamento da nitrati ".

CAPO VIII
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2010, N. 6 (NORME REGIONALI PER LA DISCIPLINA E LA PROMOZIONE DELL'APICOLTURA)
Art. 34
1. All' articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di salute, sono individuate le modalità operative per la segnalazione delle morie da apicidi e il coordinamento nelle conseguenti attività di accertamento.>>;

b)
al comma 3 le parole << Con il decreto di cui al comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia fitosanitaria >>.

CAPO IX
  MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2009, N. 17 (DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E CONFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE)
Art. 35
1.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:
<<1 ter. Il canone relativo ad attraversamenti con ponti carrabili di beni del demanio idrico regionale è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso in cui il concessionario dichiari di essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo e si impegni a consentire il libero passaggio e previo accertamento, da parte dell'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, che l'opera di attraversamento è utilizzata quale accesso al fondo destinato all'esercizio della propria attività agricola.>>.

CAPO X
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2013, N. 5 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, TUTELA AMBIENTALE, DIFESA DEL TERRITORIO, GESTIONE DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E TRASPORTI, ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE, ISTRUZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO, RICERCA, COOPERAZIONE E FAMIGLIA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, SANITÀ PUBBLICA E PROTEZIONE SOCIALE, FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI, AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMICI E FISCALI GENERALI)
Art. 36
1. All' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 12 le parole << alle cooperative >> sono sostituite dalle seguenti: << alle imprese >>;

b)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole imprese che soddisfano le seguenti condizioni:
a) hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale;
b) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli provenienti prevalentemente da unità produttive situate nel territorio regionale;
c) se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all' articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
d) aderiscono, insieme ad almeno un'altra impresa in possesso dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalità e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12.>>;

c)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 e con allegata:
a) una relazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 13, lettere a), b), e c);
b) la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di cui al comma 13, lettera d);
c) la documentazione contabile per la determinazione dell'importo del finanziamento;
d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>;

d)
il comma 16 è abrogato;

e)
al comma 17 le parole << durata massima di diciotto mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << durata massima di dieci anni >>.

CAPO XI
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 80 (ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO)
Art. 37
1.
Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo), le parole << prestiti e mutui >> sono sostituite dalla seguente: << finanziamenti >>.

Art. 38
1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 80/1982 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << ai conduttori di aziende agricole e a tutte le cooperative agricole e forestali >> sono sostituite dalle seguenti: << alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni >>;

b)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;>>;

c)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;>>;

d)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;>>;

e)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;>>;

f)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;>>;

g)
alla lettera g) le parole << di cui all'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 >> sono soppresse;

h)
alla lettera h) le parole << e l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti nonché per la gestione di impianti cooperativi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi >> sono soppresse;

i)
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
<<i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;>>;

j)
la lettera l) è sostituita dalla seguente:
<<l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;>>;

k)
dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
<<n bis) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.>>.

Art. 39
1.
Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982 le parole << I prestiti e mutui >> sono sostituite dalle seguenti: << I finanziamenti >>.

CAPO XII
 INTERVENTI DEL FONDO DI ROTAZIONE IN AGRICOLTURA PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE REGIONALE
Art. 40
 (Interventi del Fondo di rotazione a favore della filiera agroindustriale)
1. La Regione sostiene la realizzazione di progetti di sviluppo che comportano, anche come ricaduta indotta, l'incremento di competitività della filiera agroindustriale regionale, la valorizzazione delle produzioni agricole a tipicità riconosciuta e il miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli della regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale concede alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede operativa nel territorio regionale e rientrano nella categoria delle Grandi imprese così come definita dalla Commissione Europea, finanziamenti agevolati.
3. I finanziamenti sono erogati, in coerenza con le politiche comuni dell'Unione Europea nel settore agricolo e dello sviluppo rurale e con le finalità di cui al comma 1, a copertura delle spese sostenute per nuove iniziative in regione o per iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di unità produttive esistenti nel territorio regionale, nonché di diversificazione o cambiamento dei processi produttivi in essere.
4. Con regolamento regionale, da trasmettere alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.
5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
Art. 41
 (Interventi del Fondo di rotazione per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese a lungo termine)
1. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità del sistema imprenditoriale agricolo regionale e consentire allo stesso maggiore stabilità finanziaria e più elevata potenzialità ed elasticità operativa, nell'ambito del programma di intervento istituito con l'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e del programma di intervento istituito con l'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), la Giunta regionale e l'Assessore competente in materia di agricoltura sono autorizzati, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale 80/1982 , a impartire al Direttore del Servizio competente specifici indirizzi di spesa che prevedano l'utilizzo di una quota delle disponibilità del Fondo per la concessione di finanziamenti con durata sino a quindici anni per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi secondo quanto rispettivamente previsto dai regolamenti di cui all' articolo 7, comma 46, della legge regionale 1/2007 e di cui all' articolo 3, comma 15, della legge regionale 17/2008 , anche a favore di imprese che siano beneficiarie di finanziamenti concessi ed erogati ai sensi dei medesimi regolamenti e non ancora estinti.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 80/1982 .