LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 89
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;>>;

b)
alla lettera e) le parole << , limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate, l'originaria coltura agro-pastorale >> sono sostituite dalle seguenti: << la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli >>;

c)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;>>;

d)
alla lettera h) le parole << e i frutteti; >> sono sostituite dalle seguenti: << , i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate; >>;

e)
dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
<<i bis) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.>>.