LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 56
 (Norme transitorie in materia di Consorzi di bonifica)
1. Fino all'approvazione del regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica di cui all' articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28/2002 , come inserito dall'articolo 44, si continua ad applicare il regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2009, n. 1706 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei consorzi di bonifica).
2. Per i ricorsi avverso le operazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'articolo 14, commi 12 e 13, della legge regionale 28/2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. I limiti ai mandati dei revisori legali di cui all'articolo 17, comma 1 bis, e di cui all' articolo 21, comma 4, della legge regionale 28/2002 , come rispettivamente inserito dall'articolo 50 e sostituito dall'articolo 53, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. Fino all'approvazione del regolamento sulla pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica di cui all' articolo 22, comma 1, della legge regionale 28/2002 , come sostituito dall'articolo 54, le deliberazioni dei Consorzi continuano a essere pubblicate all'albo consortile entro sette giorni dalla loro adozione; la pubblicazione dura sette giorni.
5. Gli articoli 22 e 23 della legge regionale 28/2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione con riferimento ai controlli sugli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.