LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 49
1. All' articolo 14 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo periodo del comma 10 le parole << dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento >> sono sostituite dalle seguenti: << nella deliberazione della Giunta regionale con cui, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, è disposto l'annullamento >> e al terzo periodo del medesimo comma le parole << l'Amministrazione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, >>;

b)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte e, entro il medesimo termine, sono pubblicati per trenta giorni agli albi dei Comuni del comprensorio, all'albo consortile e sul sito internet del Consorzio.>>;

c)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
<<12. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dei verbali all'albo consortile ai sensi del comma 11.>>;

d)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 12, la Giunta regionale decide sui ricorsi con deliberazione su proposta dell'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale.>>;

e)
dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
<<13 bis. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, è disposto l'annullamento d'ufficio delle elezioni o delle operazioni dei seggi interessati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale.>>.