LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 36
1. All' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 12 le parole << alle cooperative >> sono sostituite dalle seguenti: << alle imprese >>;

b)
il comma 13 è sostituito dal seguente:
<<13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole imprese che soddisfano le seguenti condizioni:
a) hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale;
b) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli provenienti prevalentemente da unità produttive situate nel territorio regionale;
c) se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all' articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
d) aderiscono, insieme ad almeno un'altra impresa in possesso dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalità e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12.>>;

c)
il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 e con allegata:
a) una relazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 13, lettere a), b), e c);
b) la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di cui al comma 13, lettera d);
c) la documentazione contabile per la determinazione dell'importo del finanziamento;
d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>;

d)
il comma 16 è abrogato;

e)
al comma 17 le parole << durata massima di diciotto mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << durata massima di dieci anni >>.