LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 26
1.
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8/2004 è sostituito dal seguente:
<<2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) adotta il conto consuntivo;
c) predispone il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell'ERSA;
d) ha la rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facoltà di conciliare e transigere;
e) autorizza la stipulazione dei contratti;
f) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
g) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.>>.