LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO VII
 ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE, DI PORTUALITÀ E VIE DI NAVIGAZIONE
Art. 31
1.
Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23/2013 , è sostituito dal seguente:
<<3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 8038 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Spese per incarichi a esperti nell'analisi del tessuto economico regionale, nell'analisi statistica, nell'attuazione delle misure di supporto alle attività produttive, nell'analisi di bilancio, nell'analisi dei bisogni scientifici e tecnologici delle imprese e dello sviluppo tecnologico dell'industria regionale".>>.

2. All'onere derivante dal disposto di cui all' articolo 11, comma 3, della legge regionale 23/2013 , come sostituito dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Art. 32
1. Al comma 19, dell'articolo 12, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << Regione medesima >> sono inserite le seguenti: << anche attraverso propri enti pubblici e consorzi di diritto pubblico nonché del soggetto di cui all' articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) >>;

b)
le parole << le Direzioni centrali interessate sono autorizzate >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale è autorizzata >>.

2.
Per le finalità di cui all' articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012 , come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3969 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione " Rimborso agli enti di cui all' articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012 degli oneri connessi al personale messo a disposizione della Regione ".

3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
unità di bilanciocapitoloimporto
9.1.1.1153160050.000
10.4.1.1170149050.000


Art. 33
1.
Ferma restando la sostituzione dell' articolo 92 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), a opera dell' articolo 74, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), la lettera b) del comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 21/2013 è abrogata.

Art. 34
 (Disposizioni in materia di portualità e vie di navigazione)
1. Per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 14 agosto 1987 n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo 3765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 previsto dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.7.1.5036 e dal capitolo 3810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.