LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO V
 NORME DI COORDINAMENTO E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO
Art. 25
1.
Il comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è sostituito dal seguente:
<<9. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al comma 8, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese di cui all' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), fanno carico al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Presidente del Comitato di gestione comunica alla Direzione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, la previsione della spesa relativa ai predetti oneri per l'anno successivo ai fini della determinazione dell'importo massimo di spesa annuale da autorizzare con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 26
1. All' articolo 13 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 12 dopo le parole << legge regionale 29/2005 . >> sono aggiunte le seguenti: << Gli oneri relativi all'applicazione transitoria delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi agevolativi di cui alla normativa citata al primo periodo fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA. >>;

b)
al comma 25 dopo le parole << fanno carico al Fondo per lo sviluppo >> sono aggiunte le seguenti: << , salvo quelli assunti ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 , che fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA >> e dopo le parole << fanno carico rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero alla Sezione smobilizzo crediti PA >>.

Art. 27
1.
Il comma 4 ter dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), è abrogato.

2. Alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.