LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 7
1.
Al comma 1 dell'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002 dopo la parola << antecedenti >> sono inserite le seguenti: << e nei ventiquattro mesi successivi >>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002 le parole << , a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo >> sono soppresse.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.