LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 6
1. All' articolo 37 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola << socio >> sono inserite le seguenti: << prestatore d'opera >> e la parola << lavoratore >> è sostituita dalla seguente: << dipendente >>;

b)
alla lettera b) del comma 3 dopo le parole << essere stato >> sono inserite le seguenti: << titolare o socio prestatore d'opera, >>.