LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 28
 (Conferma dei contributi)
1. Nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013, nei casi di cessione e affitto d'azienda o del ramo d'azienda relativi ai progetti finanziati, i contributi concessi o erogati possono essere confermati a favore del subentrante nel rispetto dell' articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 , in materia di obbligo di stabilità delle operazioni, alle seguenti condizioni:
a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti nei casi di operazioni straordinarie dai rispettivi bandi;
b) è accertata la prosecuzione dell'attività senza soluzione di continuità in capo al subentrante, mantenendo anche parzialmente l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
c) il subentrante si impegna a rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni di cui all' articolo 57 del regolamento (CE) 1083/2006 .
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dell'incentivo in proporzione alla durata dell'inadempimento.
3. II comma 1 si applica a tutti i procedimenti di subentro non definiti con provvedimento amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 si applica a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.