LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 24
1.
Dopo il comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 28/2002 sono aggiunti i seguenti:
<<8 bis. Presso ciascun seggio elettorale di ciascuna sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente.
8 ter. Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della lista di candidati presentata per la relativa sezione e sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione al Consorzio che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli presidenti, prima dell'inizio della votazione.
8 quater. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.>>.