LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI COMUNITARI
Art. 28
 (Conferma dei contributi)
1. Nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013, nei casi di cessione e affitto d'azienda o del ramo d'azienda relativi ai progetti finanziati, i contributi concessi o erogati possono essere confermati a favore del subentrante nel rispetto dell' articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 , in materia di obbligo di stabilità delle operazioni, alle seguenti condizioni:
a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti nei casi di operazioni straordinarie dai rispettivi bandi;
b) è accertata la prosecuzione dell'attività senza soluzione di continuità in capo al subentrante, mantenendo anche parzialmente l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
c) il subentrante si impegna a rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni di cui all' articolo 57 del regolamento (CE) 1083/2006 .
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dell'incentivo in proporzione alla durata dell'inadempimento.
3. II comma 1 si applica a tutti i procedimenti di subentro non definiti con provvedimento amministrativo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 2 si applica a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
 (POR FESR 2007-2013 Fondi integrativi regionali per il raggiungimento del totale impiego delle risorse in relazione al piano finanziario ripartito per Asse)
1.
L'Amministrazione regionale, al fine di garantire il totale impiego dei Fondi strutturali FESR del Programma operativo POR FESR Obiettivo " Competitività Regionale e Occupazione " programmazione 2007-2013, in coerenza con gli obiettivi di spesa del Programma, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 77 del regolamento (CE) 1083/2006 , come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1297/2013, è autorizzata a destinare risorse per 25 milioni di euro a integrazione degli stanziamenti del bilancio regionale già accantonati per le medesime finalità.

2. Le risorse di cui al comma 1 affluiscono al Fondo POR FESR 2007-2013 di cui all' articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), a integrazione delle risorse del piano finanziario del Programma Operativo POR FESR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" programmazione 2007-2013, e sono destinate a operazioni finanziate o da finanziare sul Programma, valutato l'avanzamento dei suoi Assi prioritari.
3. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione comunitaria, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, sugli Assi del Programma.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 226 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo POR FESR 2007-2013 - Fondi regionali integrativi".
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UB 10.5.1.1173 capitolo 9685 - 19,4 milioni di euro;
UB 10.5.1.1173 capitolo 9686 - 2,6 milioni di euro;
UB 10.5.1.1176 capitolo 9680 - 3 milioni di euro.
Detti importi corrispondono a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2014, n. 53.
Art. 30
 (Programmi di Sviluppo Rurale - Norma di transizione programmazione 2007-2013, avvio e attuazione programmazione 2014-2020)
1. AI fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria della fase di transizione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) dal periodo 2007-2013 al PSR del periodo 2014-2020, nonché per l'avvio e l’attuazione delle iniziative del PSR 2014-2020, l'Amministrazione regionale, ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 335/2013, 1305/2013 e 1310/2013, è autorizzata a liquidare a titolo di anticipazione all'organismo pagatore AGEA le risorse appositamente stanziate a valere sul cofinanziamento regionale del PSR 2014-2020.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6923 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamenti al fine di garantire la fase di transizione del Programma di Sviluppo Rurale dal periodo 2007-2013 al periodo 2014-2020, nonché per l'avvio del PSR 2014-2020".
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UB 10.5.1.1176 capitolo 9680 - 5 milioni di euro;
UB 10.5.1.1175 capitolo 9681 - 4,5 milioni di euro;
UB 10.5.2.1176 capitolo 9683 - 2,5 milioni di euro.
Detti importi corrispondono a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 53/2014.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 20/2015
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 20/2015