LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Art. 12
1. All' articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 2 le parole << , sezione cooperative a mutualità prevalente, la categoria di appartenenza e la categoria di attività esercitata >> sono soppresse;

b)
al comma 7 le parole << con lettera raccomandata con avviso di ricevimento >> sono soppresse.

Art. 13
1. All' articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << , oltre alle società di mutuo soccorso, >> sono soppresse;

b)
al comma 5 le parole << sul Bollettino ufficiale della Regione >> sono sostituite dalle seguenti: << per estratto, sul sito web della Regione >>.

Art. 14
1.
Le lettere a), e) e f) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2007 sono abrogate.

Art. 15
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << e due rappresentanti >> sono sostituite dalle seguenti: << , due rappresentanti >>;

b)
dopo le parole << Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia >> sono aggiunte le seguenti << e un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione Regionale UE.COOP Friuli Venezia Giulia >>.

Art. 16
1.
AI comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 27/2007 le parole << registro dei revisori contabili >> sono sostituite dalle seguenti: << registro dei revisori legali >>.

Art. 17
1.
Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 27/2007 le parole << registro dei revisori contabili >> sono sostituite dalle seguenti: << registro dei revisori legali >>.

Art. 18
1.
AI comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 27/2007 le parole << registro dei revisori contabili >> sono sostituite dalle seguenti: << registro dei revisori legali >>.

Art. 19
1.
L' articolo 25 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
 (Oneri concernenti le procedure concorsuali)
1. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione, disposte ai sensi degli articoli 2545 terdecies e 2545 septiesdecies del codice civile , nonché i compensi dei commissari liquidatori delle stesse società, quando dette procedure si chiudano con la totale mancanza di attivo ovvero qualora l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente dette spese e compensi.
2. Sono poste a carico della Regione, integralmente o per la differenza necessaria, le spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell' articolo 2545 sexiesdecies del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell' articolo 2545 octiesdecies del codice civile nonché i compensi agli stessi dovuti, nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese o l'impossibilità del pagamento di detti compensi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.
3. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, gli oneri relativi ai compensi di cui ai commi 1 e 2 posti a carico della Regione non possono comunque eccedere i seguenti limiti:
a) nei casi di cui al comma 1, l'importo massimo netto pari a tre volte il minimo determinato ai sensi del decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario liquidatore, nulla è dovuto da parte della Regione;
b) nei casi di cui al comma 2, per i commissari governativi, l'importo netto corrispondente al compenso complessivo per il periodo di mandato computato secondo i minimi previsti dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 5; qualora detto importo sia inferiore alla quota di compenso netto eventualmente già ricevuta dal commissario governativo, nulla è dovuto da parte della Regione;
c) nei casi di cui al comma 2, per i sostituti liquidatori, l'importo netto del compenso minimo previsto dal decreto del Presidente della Regione contemplato dal comma 5.
4. Al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, in deroga al disposto di cui all' articolo 42, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la spesa per gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.
5. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione.>>.

2. Continua ad applicarsi la disciplina previgente, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato determinato l'ammontare del compenso finale spettante ai commissari liquidatori, ai liquidatori e ai commissari governativi. Il decreto del Presidente della Regione, recante modalità di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione, già approvato e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continua ad applicarsi fino a emanazione di un nuovo decreto in sua sostituzione.