LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 2
1.
Al comma 8 bis dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è aggiunto alla fine il seguente periodo: << Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità per il consumo immediato dei prodotti di propria produzione. >>.

Art. 3
1.
Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 12/2002 è aggiunto alla fine il seguente periodo: << La presentazione della dichiarazione è effettuata contestualmente all'avvio dell'attività solo nei casi di impresa non precedentemente iscritta al registro delle imprese ovvero di impresa iscritta al registro medesimo come inattiva. >>.

Art. 4
1.
Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12/2002 le parole << , previo parere della Commissione consiliare competente >> sono soppresse.

Art. 5
1.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente:
<<c) il consumo immediato dei prodotti di panificazione;>>.

Art. 6
1. All' articolo 37 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola << socio >> sono inserite le seguenti: << prestatore d'opera >> e la parola << lavoratore >> è sostituita dalla seguente: << dipendente >>;

b)
alla lettera b) del comma 3 dopo le parole << essere stato >> sono inserite le seguenti: << titolare o socio prestatore d'opera, >>.

Art. 7
1.
Al comma 1 dell'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002 dopo la parola << antecedenti >> sono inserite le seguenti: << e nei ventiquattro mesi successivi >>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002 le parole << , a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo >> sono soppresse.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione del c. 2, art. 44, L.R. 12/2002.
Art. 9
  (Modifica alla rubrica del capo X del titolo IV della legge regionale 12/2002 )
1.
Nella rubrica del capo X del titolo IV della legge regionale 12/2002 le parole << a favore della nuova imprenditorialità e >> sono soppresse.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.
Art. 10
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.
Art. 11
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015.