LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ), in un contesto economico di peculiare difficoltà, interviene ad adeguare la normativa in materia di artigianato, cooperazione e accesso al credito alle esigenze di semplificazione dei procedimenti e coordinamento delle discipline di settore, nonché a disciplinare specifici aspetti in materia di Consorzi, di fondi comunitari, di funzionamento della Regione e di portualità e vie di navigazione.