LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 34
 (Disposizioni in materia di portualità e vie di navigazione)
1. Per le finalità previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 14 agosto 1987 n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo 3765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 previsto dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.7.1.5036 e dal capitolo 3810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.