LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 26
1. All' articolo 13 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 12 dopo le parole << legge regionale 29/2005 . >> sono aggiunte le seguenti: << Gli oneri relativi all'applicazione transitoria delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi agevolativi di cui alla normativa citata al primo periodo fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA. >>;

b)
al comma 25 dopo le parole << fanno carico al Fondo per lo sviluppo >> sono aggiunte le seguenti: << , salvo quelli assunti ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 , che fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA >> e dopo le parole << fanno carico rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero alla Sezione smobilizzo crediti PA >>.