LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 25
1.
Il comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è sostituito dal seguente:
<<9. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al comma 8, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese di cui all' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), fanno carico al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Presidente del Comitato di gestione comunica alla Direzione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, la previsione della spesa relativa ai predetti oneri per l'anno successivo ai fini della determinazione dell'importo massimo di spesa annuale da autorizzare con deliberazione della Giunta regionale.>>.