LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 22
 (Approvazione Programmi di sviluppo)
1. I Programmi di sviluppo, adottati ai sensi dell' articolo 6, comma 2, lettera d), della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della medesima legge regionale, sono approvati, per l'annualità 2014, successivamente all'adozione del Piano di sviluppo del settore industriale previsto dall' articolo 11, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).