LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 10

Disposizioni in materia di attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  22/05/2014
Materia:
220.03 - Artigianato
240.04 - Cooperazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 20
 (Conferma contributo)
1. È confermato il contributo concesso con decreto del delegato responsabile di posizione organizzativa del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive 15 ottobre 2009, n. 2432, ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), al Consorzio di sviluppo industriale del Ponte Rosso che è autorizzato a destinarlo, anche parzialmente, con autonoma determinazione, anche per altre e diverse tipologie di infrastrutture di urbanizzazione destinate al servizio di infrastrutture industriali e individuate come prioritarie in relazione all'attuale contesto produttivo.
2. Il Consorzio adempie all'obbligo di rendicontazione ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). A tal fine presenta, entro il 31 dicembre 2018, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento che attesti la realizzazione delle attività finanziate ai sensi del comma 1.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 80, L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 14/2017