LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1

Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/03/2014
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.03 - Medicina preventiva

Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "apparecchi per il gioco lecito": gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) "gioco d'azzardo patologico o disturbo da gioco d'azzardo (GAP)": la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità;
c) "sala da gioco": l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'articolo 86 o dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 , nei cui locali sono installati gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a);
d) "sala scommesse": l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di scommesse ai sensi dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 ;
e) "luoghi sensibili":
1) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
2) i centri preposti alla formazione professionale;
3) i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
4) gli impianti sportivi;
5) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
6) le strutture ricettive per categorie protette;
7) i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
8) i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune;
9) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
10) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
11) le stazioni ferroviarie;
f) "installazione di apparecchi per il gioco lecito": il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a) alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
g) "concessionario": l'operatore che possiede e fornisce alle attività autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a), ivi compreso il titolare di concessione per la gestione telematica del gioco mediante gli apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 , qualora lo stesso fornisca alle attività autorizzate gli apparecchi di cui alla lettera a);
h) "vetustà dell'apparecchio per il gioco lecito": la sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) rispetto a requisiti previsti dalla normativa vigente;
i) "guasto dell'apparecchio per il gioco lecito": il malfunzionamento irreparabile dell'apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) che lo rende inservibile al suo scopo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 26/2017