LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)
1. L'Amministrazione regionale promuove l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema scolastico regionale, anche al fine di garantire la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), nelle aree d'intervento individuate dal Piano per l'offerta formativa per l'anno scolastico 2015-2016.
2. Per l'anno scolastico 2015-2016 il riparto delle risorse per ciascuno strumento d'intervento individuato dal Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa è definito con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'approvazione del Piano medesimo.
3.
Dopo il comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:
<<23 bis. Il contributo è ripartito in misura uguale per ciascuna fondazione costituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori).>>.

4.
Al comma 43 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << per il periodo 2011-2014 >> sono soppresse.

5.
Al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), le parole << alle attività di supporto dei centri di istruzione per gli adulti e >> sono soppresse.

6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Savogna un contributo per le spese di funzionamento della sezione staccata dell'istituto bilingue di San Pietro al Natisone da realizzare presso la sede della ex scuola d'infanzia di Savogna.
13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale competente in materia d'istruzione corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 2134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
15.  
( ABROGATO )
16. L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte da Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl di Udine e dal Polo Tecnologico di Pordenone, volte al rafforzamento della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, possono svolgere un incisivo ruolo per la crescita della competitività del sistema economico territoriale.
17. L'intervento regionale intende favorire le sinergie operative tra i soggetti di cui al comma 16 e si realizza con il finanziamento di specifici progetti, nonché mediante azioni d'indirizzo, d'impulso e di promozione della collaborazione e del coordinamento delle attività tra gli enti e con l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, tenendo conto delle competenze distintive espresse da ciascun soggetto, ovvero mediante operazioni societarie straordinarie, volte a definire assetti funzionali al raggiungimento di obiettivi coerenti con le finalità di cui al comma 16.
17 bis. Per le finalità di cui al comma 16 la Giunta regionale è autorizzata ad approvare ogni operazioni societaria straordinaria anche con società partecipate e controllate e a promuovere le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti.
18. Per le finalità di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, a concedere contributi a favore dei soggetti di cui al medesimo comma, per la realizzazione di progetti, anche con la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali, finalizzati al rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, d'innovazione, al sostegno alla digitalizzazione delle imprese, allo sviluppo di centri di sperimentazione su tecnologie abilitanti o applicate a settori strategici dell'economia regionale, nonché alla nascita di nuove imprese.
19. Ciascun progetto deve essere in linea con il sistema operativo delle politiche per l'innovazione denominato "ARGO", approvato con Protocollo di Intesa sottoscritto in data 1 marzo 2018 dalla Regione, eventualmente rinnovato, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) (ora Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ai sensi dell'articolo 8, commi 54 e seguenti, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), e deve essere integrato nel piano industriale o strategico dell'Ente.
20. I progetti possono essere congiunti e di durata pluriennale. In caso di progetti congiunti la collaborazione progettuale deve risultare da uno specifico accordo che definisca le attività in capo a ciascun soggetto, i rispettivi rapporti intercorrenti tra le parti e il raccordo con Area Science Park nell'ambito del progetto di cui al comma 19. La collaborazione può essere formalizzata anche attraverso la costituzione di un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) alla quale può partecipare Area Science Park.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata di una relazione illustrativa del progetto contenente l'indicazione dei risultati attesi, dell'indicazione della coerenza rispetto al piano industriale o strategico di ciascun Ente, del modello di business rispetto al mercato di riferimento e del relativo preventivo di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. In caso di progetto congiunto la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti gestori partecipanti al progetto. La domanda deve essere corredata altresì della relazione illustrativa contenente la proposta di attività e la proposta di riparto della Cabina di Regia istituita nell'ambito del progetto complesso Industry Platform 4 FVG (IP4FVG) facente parte del sistema "ARGO", che per le presenti finalità è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 16.
21 bis.  
( ABROGATO )
22. La Giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle domande, stabilisce la percentuale massima di scostamento ammissibile tra risultati attesi e risultati realizzati nonché le soglie di scostamento ammissibili con l'indicazione delle relative percentuali di riduzione del contributo ai fini della determinazione dell'ammontare di quest'ultimo in fase di rendicontazione.
23. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento riguardanti il personale direttamente coinvolto nelle attività progettuali, oltre a un rimborso in misura forfettaria non superiore al 22,5 per cento del contributo concesso a copertura delle altre spese. Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è stabilito il costo orario standard del personale.
24. Nel caso di aiuti indiretti alle imprese trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", mediante dichiarazione attestante il rispetto del regolamento medesimo ovvero le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
25. Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è effettuato il riparto delle risorse regionali tenuto conto delle dimensioni dei progetti presentati e dei risultati attesi. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi richiesti, ciascun contributo è ridotto in misura proporzionale e ogni singolo beneficiario assicura la quota di cofinanziamento necessaria alla copertura di tutti i costi ammissibili del progetto. In assenza di cofinanziamento o nel caso in cui il cofinanziamento non copra l'intero costo ammissibile, i beneficiari possono rideterminare i costi del progetto, a condizione che le attività progettuali non siano modificate in maniera sostanziale. Il costo del progetto non può comunque variare in misura superiore al 20 per cento dei costi ammissibili.
26. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.
27. Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione d'incentivi a soggetti pubblici. Al rendiconto è allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento con evidenziato il raggiungimento dei risultati attesi.
28. La Direzione centrale competente in materia di ricerca, avvalendosi anche della relazione di cui al comma 27 provvede alla valutazione dei risultati conseguiti.
29. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di 1.153.000 euro suddivisa in ragione di 433.000 euro per l'anno 2015 e di 360.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 6422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a), 21, comma 1, 22, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), nonchè lettere b) e c) della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), alla cui attuazione provvede l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 11 della medesima legge regionale, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) punto 1), della legge regionale 21/2014 fanno carico all'unità di bilancio 6.4.1.1128 e al capitolo 5076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
32.  
( ABROGATO )
33. Per la partecipazione regionale al progetto "STOP FOR-BEG -AgainST emerging fOrms of trafficking in Italy: exPloited immigrants in the international phenomenon of FORced BEGgging", cofinanziato dalla Commissione Europea in base all'Avviso "Trafficking in Human Beings - THB (HOME/2012/ISEC/AG/THB)", annualità 2012, e nell'ambito del Programma di prevenzione e lotta contro il crimine 2007-2013, istituito con Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2007/125/JUA del 12 febbraio 2007, è autorizzata la spesa di 5.000 euro.
34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 6908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
35.
Il comma 20 dell'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), è abrogato.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi all'Università di Udine con decreto 8 novembre 2012, n. 1886/ISTR/2012 per la "Realizzazione viabilità di collegamento casa dello studente e polo scientifico Rizzi- 1^ stralcio" e con il decreto 17 novembre 2004, n. 1994/UD/PSI-42 per "Lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato ex Ancelle della Carità", poi devoluto con decreto 9 aprile 2013, n. PMT/SEDIL/UD/1889/PSI-42 per "Spese di progettazione nuovo nucleo diplomi medici in area ospedaliera", quest'ultimo per la quota parte pari a 229.525,12 euro, destinandoli alla "Realizzazione nuova biblioteca in area Rizzi".
37. L'Università di Udine presenta domanda di conferma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di università corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso all'Università di Udine con decreto 18 novembre 2011, n. 1646/ISTR/2011 per la "Sistemazione area ex Locchi" destinandolo alla "Messa in sicurezza ex Stella Mattutina".
39. L'Università di Udine presenta domanda di conferma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al servizio competente in materia di università corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
40. Al comma 13 dell'articolo 31 della legge regionale 13/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola << assegnati >> è sostituita dalla seguente: << concessi >>;

b)
le parole << Ristrutturazione del plesso scolastico, comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado, posto in via Vernier >> sono sostituite dalle seguenti: << Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado >>;

c)
il terzo capoverso è sostituito dal seguente: << Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica, verificata la congruità dell'intervento con la programmazione triennale dell'edilizia scolastica, predispone gli atti di conferma del contributo sentito il competente Servizio della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, indicando i termini e le modalità di presentazione del rendiconto >>.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Elettra Sincrotrone Trieste Società Consortile per azioni un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 43, a parziale riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo pluriennale contratto con la Banca Europea degli Investimenti (BEI) per gli investimenti realizzati al fine di aumentare le prestazioni del nuovo laser a elettroni liberi free-electron laser, FEL FERMI, necessari per lo sviluppo della macchina di luce di sincrotrone per finalità scientifiche.
42. Il contributo quindicennale è destinato alla copertura di tutte le rate a tasso variabile del mutuo pluriennale, ivi comprese le rate versate in fase di preammortamento. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca corredata della deliberazione esecutiva con cui la Società dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del programma delle opere realizzate a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta a decorrere dall'anno 2015.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, con l'onere complessivo di 4.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 5606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
44. La Regione assume opportune iniziative volte ad assicurare che la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sia attuata su tutto il territorio regionale.
45. Per le finalità di cui al comma 44 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Cormons, all'Istituto statale d'istruzione superiore Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d'Isonzo, all'Istituto comprensivo di Travesio, alla Parrocchia Santa Maria Maddalena di Spilimbergo, ente gestore della scuola dell'infanzia Maria Assunta, alla scuola dell'infanzia Maria del Giudice di Basiliano, all'Associazione Asilo infantile di Pavia di Udine, ente gestore della scuola dell'infanzia di Pavia di Udine, una sovvenzione straordinaria per l'anno scolastico 2014- 2015, nella misura fissata al comma 48.
46. Gli interventi di cui al comma 44 sono coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano d'interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 995.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata al servizio competente in materia d'istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge finanziaria 2002 e dall'articolo 7, comma 3, della legge finanziaria 2006).
48. Per le finalità previste al comma 45 è autorizzata la spesa complessiva di 32.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 6407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 così suddivisa:
a) 7.500 euro a favore dell'Istituto comprensivo Giovanni Pascoli di Cormons;
b) 5.000 euro a favore dell'Istituto statale d'istruzione superiore Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d'Isonzo;
c) 15.000 euro a favore dell'Istituto comprensivo di Travesio;
d) 1.500 euro a favore della Parrocchia Santa Maria Maddalena di Spilimbergo, ente gestore della scuola dell'infanzia Maria Assunta;
e) 1.500 euro a favore della scuola dell'infanzia Maria del Giudice di Basiliano;
f) 1.500 euro a favore dell'Associazione Asilo infantile di Pavia di Udine, ente gestore della scuola dell'infanzia di Pavia di Udine.
(2)
49.  
( ABROGATO )
50. In relazione alle azioni di sistema realizzate nell'ambito dell'attività relativa alla formazione esterna degli apprendisti, l'Amministrazione regionale rimborsa ai soggetti senza scopo di lucro titolari dell'attività stessa, le spese sostenute nei periodi di programmazione dal 2006 al 2013 per il personale impegnato per la progettazione e la manutenzione delle unità formative capitalizzabili nei termini e nei limiti previsti dagli avvisi di riferimento.
51. Il servizio regionale competente in materia di formazione professionale emana le disposizioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 243.936,83 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5062 e del capitolo 6418 dello stato di stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
53. Per l'anno 2015 le risorse di cui all'articolo 9, comma 29, lettere a) e b), della legge regionale 18/2011 sono destinate alle Università degli studi di Trieste e di Udine nella misura di 800.000 euro per il finanziamento d'iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione nelle sedi decentrate di Pordenone e Gorizia, nella misura rispettivamente, del 70 per cento e del 30 per cento.
54. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 8901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella G, di cui al comma 66.
55. All'articolo 9 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 28 le parole << 2015-2017 >> sono sostituite dalle seguenti: << 2016-2018 >>;

b)
al comma 29 le parole << Per gli anni 2012, 2013 e 2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << Per gli anni dal 2012 al 2015 >>.

56. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità d'intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, a fronte delle mutate esigenze, è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Porcia per i lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico comunale, ai sensi dell'articolo 7, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 14/2012, dell'articolo 7, commi 43, 44 e 45, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e dell'articolo 4, commi 55, 56 e 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), nel caso in cui il Comune intenda destinarli a interventi di manutenzione, ristrutturazione o ricostruzione previa demolizione di edifici scolastici esistenti, inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia di edilizia scolastica e residenziale pubblica).
57. Ai fini di cui al comma 56 il Comune di Porcia presenta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, apposita istanza volta a ottenere la conferma dei contributi concessi, corredata della relazione illustrativa dei lavori, del quadro economico e del cronoprogramma comprendente le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori medesimi.
58. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma dei contributi, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria dei progetti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante l'area d'intervento dei progetti speciali di particolare rilevanza regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 995 (Piano degli interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015), approvata per l'anno scolastico 2013-2014 con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca n. 8667/LAVFOR.ISTR/2014 (Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse; approvazione dell'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento), mediante lo scorrimento della stessa e il finanziamento dei progetti non ancora finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.
60. I progetti finanziati ai sensi del comma 59 sono realizzati e conclusi entro il 30 settembre 2015.
61. Per le finalità di cui al comma 59 è autorizzata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5055 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 15.000 euro concesso ed erogato al Comune di Ovaro in base al riparto allegato quale parte integrante al decreto 12 dicembre 2012, n. 2302/ISTR per il sostegno finanziario delle iniziative, anche di carattere formativo, informativo e divulgativo, assunte per promuovere la partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle rispettive comunità locali.
63. Per la conferma dell'entità contributo e per la deroga dalle finalità di cui al comma 62 il Comune di Ovaro presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente in materia di solidarietà e immigrazione un'istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo concesso ed erogato, finalizzata al potenziamento dell'apprendimento delle competenze dei ragazzi nell'utilizzo della lingua tedesca da attuarsi anche con soggiorni di studio in Austria con programma da concertarsi con le Amministrazioni comunali della Associazione intercomunale Alta Val Degano - Val Pesarina e con l'Istituto comprensivo di Comeglians.
64. L'istanza di cui al comma 63 è corredata di una relazione illustrativa degli interventi. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
65.  
( ABROGATO )
66. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.
Note:
1Parole sostituite al comma 45 da art. 2, comma 3, L. R. 7/2015
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 48 da art. 2, comma 4, L. R. 7/2015
3Parole sostituite al comma 41 da art. 7, comma 31, L. R. 20/2015
4Parole sostituite al comma 42 da art. 7, comma 32, L. R. 20/2015
5Parole aggiunte al comma 17 da art. 2, comma 56, lettera a), L. R. 14/2016
6Comma 17 bis aggiunto da art. 2, comma 56, lettera b), L. R. 14/2016
7Parole aggiunte al comma 16 da art. 8, comma 14, lettera a), L. R. 24/2016
8Comma 17 sostituito da art. 8, comma 14, lettera b), L. R. 24/2016
9Parole aggiunte al comma 18 da art. 8, comma 14, lettera c), L. R. 24/2016
10Parole aggiunte al comma 20 da art. 8, comma 14, lettera d), L. R. 24/2016
11Parole aggiunte al comma 21 da art. 8, comma 14, lettera e), L. R. 24/2016
12Comma 22 sostituito da art. 8, comma 14, lettera f), L. R. 24/2016
13Parole aggiunte al comma 23 da art. 8, comma 14, lettera g), L. R. 24/2016
14Parole aggiunte al comma 27 da art. 8, comma 14, lettera h), L. R. 24/2016
15Comma 11 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 14, L.R. 14/2012.
16Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera dd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
17Comma 15 abrogato da art. 56, comma 1, lettera dd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
18Comma 49 abrogato da art. 56, comma 1, lettera dd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
19Comma 65 abrogato da art. 56, comma 1, lettera dd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
20Comma 16 sostituito da art. 7, comma 77, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21Parole sostituite al comma 17 da art. 7, comma 77, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
22Comma 18 sostituito da art. 7, comma 77, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
23Comma 19 sostituito da art. 7, comma 77, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
24Comma 20 sostituito da art. 7, comma 77, lettera e), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
25Parole aggiunte al comma 21 da art. 7, comma 77, lettera f), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
26Comma 21 bis aggiunto da art. 7, comma 77, lettera g), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
27Comma 22 sostituito da art. 7, comma 77, lettera h), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
28Comma 23 sostituito da art. 7, comma 77, lettera i), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
29Parole aggiunte al comma 25 da art. 7, comma 77, lettera j), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
30Parole sostituite al comma 23 da art. 15, comma 1, L. R. 9/2020
31Con riferimento al comma 30 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".
32Comma 6 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
33Comma 7 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
34Comma 8 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
35Comma 9 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
36Comma 16 sostituito da art. 8, comma 29, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
37Parole aggiunte al comma 17 da art. 8, comma 29, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
38Comma 19 sostituito da art. 8, comma 29, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
39Comma 20 sostituito da art. 8, comma 29, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
40Comma 21 sostituito da art. 8, comma 29, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
41Comma 21 bis abrogato da art. 8, comma 29, lettera f), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
42Parole aggiunte al comma 24 da art. 8, comma 29, lettera g), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
43Comma 32 abrogato da art. 43, comma 1, lettera y), L. R. 22/2021
44Comma 16 sostituito da art. 7, comma 42, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
45Comma 23 sostituito da art. 7, comma 67, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.