LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
410.01 - Urbanistica
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 44
 (Attività della Centrale unica)
1. Per le finalità di cui all'articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.
2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43 e ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto.
3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione opera mediante la società in house Insiel SpA, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).
4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014 , convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014 , provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018 , o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.
4 bis 1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.
4 ter.  
( ABROGATO )
Note:
1Derogata la disciplina del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
3Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016
5Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
7Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
8Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
9Parole sostituite al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
10Comma 4 ter abrogato da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017
11Comma 4 bis sostituito da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 20/2018
12Comma 4 bis .1 aggiunto da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 20/2018
13Comma 4 interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 9/2019
14Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Parole soppresse al comma 2 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
16Parole sostituite al comma 4 da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
17Parole sostituite al comma 4 bis da art. 79, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021