LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

CAPO VIII BIS
 CONTENITORI CULTURALI E CREATIVI
Art. 30 bis
 (Contenitori culturali e creativi)
1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, assicurandone l’accesso e la fruizione alle persone con disabilità, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, inclusive, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per:
a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi;
b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.
(3)
3. Al fine della concessione dei contributi, i soggetti gestori degli spazi presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata:
a) di una relazione illustrativa del progetto unitamente al relativo cronoprogramma di realizzazione e del quadro economico di spesa, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda e del preventivo di spesa, per i progetti di cui al comma 2, lettera b).
(4)
4. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, previa emanazione di un bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, in cui sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, i termini di durata dei vincoli di destinazione, nonché l'ammontare massimo del contributo.
5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.
7.  
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 59, L. R. 13/2019
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 109, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
3Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 109, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
4Parole soppresse al comma 3 da art. 109, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
5Comma 4 sostituito da art. 109, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
6Comma 7 abrogato da art. 109, comma 1, lettera e), L. R. 3/2024
Art. 30 ter
 (Sostegno delle imprese culturali e creative)
1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1.
3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 30 quater
 (Iniziative culturali per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività)
1. La Regione sostiene iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività.
2. In applicazione del regolamento di cui agli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, e 26, comma 7, e con uno o più avvisi pubblici, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.