LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

TESTO VIGENTE dal 07/01/2015 al 18/02/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
410.01 - Urbanistica
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 40
 (Scioglimento di forme collaborative)
1. Entro il 31 dicembre 2015, i Comuni provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le unioni di Comuni istituite ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. Entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, i Comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di Comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 1/2006 , interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all' articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003 .
3. L'iniziativa è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all' articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003 .
4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione e comunque dall'1 gennaio 2017.
5. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione.
6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.
7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.