LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9

Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000.

TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie

Art. 9
  (Finanziamento al Fondo per lo sviluppo di cui all' articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 - Sezione smobilizzo crediti PA)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Fondo per lo sviluppo di cui all' articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 - Sezione smobilizzo crediti PA, come inserito dall'articolo 4, un finanziamento dell'ammontare di 5 milioni di euro da rimborsare entro il 30 giugno 2023, senza applicazione di interessi.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate alle finalità di cui all' articolo 6 bis della legge regionale 2/2012 ed entrano a far parte della dotazione ordinaria del Fondo.
3. Il competente Servizio della Direzione regionale attività produttive, nell'atto con cui dispone il pagamento delle risorse oggetto del finanziamento, provvede al contestuale accertamento del credito restitutorio in favore della Regione, che viene iscritto alla competenza finanziaria dell'esercizio di scadenza del credito.
4. Al trasferimento di cui al comma 1 non si applica l' articolo 7, comma 17, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003).