LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 9

Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000.

TESTO VIGENTE dal 26/06/2020

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie

Art. 7
  (Misure dirette al rafforzamento dell'operatività dei Fondi di cui all' articolo 14, comma 46, della legge regionale 11/2009 )
1. Il Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all' articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è autorizzato a rimettere ai Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all' articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009, nonché alle Sezioni anticrisi di cui all' articolo 2, comma 12, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato e ciò nella misura massima complessiva di 152.400.000 euro.
2. Con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione, d'intesa con l'Assessore alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali, la Giunta regionale ripartisce l'ammontare delle risorse di cui al comma 1 tra i Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all' articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009 e individua puntualmente i crediti oggetto di rinuncia.
3. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 le risorse sono assegnate a titolo di dotazione ordinaria dei Fondi destinatari delle anticipazioni di cui all' articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009 .
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, tenuto conto dell'attuale impiego dei fondi, la Giunta regionale può disporre che le risorse relative ai crediti rinunciati vengano trasferite dai Fondi originariamente destinatari delle anticipazioni al Fondo per lo sviluppo di cui all' articolo 6 della legge regionale 2/2012 per essere destinate alla dotazione ordinaria di quest'ultimo.
5. In conseguenza di quanto previsto al comma 1, e limitatamente alle risorse ivi indicate, l'Amministrazione regionale rinuncia definitivamente a ordinare al Fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, ai sensi dell' articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 , i previsti rientri al bilancio regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera a), L. R. 15/2014
2Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 11, lettera b), L. R. 15/2014
3Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 18/2014