LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2013, n. 8

Modifiche alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/08/2013
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 3
  (Sostituzione dell' articolo 24 della legge regionale 7/1988 )
1.
L' articolo 24 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 
1. Il Presidente della Regione svolge le attribuzioni previste al capo VI dello Statuto speciale di autonomia e dalla legge regionale 17/2007 .
2. Con particolare riguardo all'ordinamento e all'organizzazione dell'Amministrazione regionale:
a) presiede al funzionamento delle Direzioni centrali, degli Uffici e dei Servizi della Presidenza, curando la trattazione degli affari di competenza delle strutture medesime;
b) cura la trattazione degli affari di competenza delle Direzioni centrali cui non vengono preposti Assessori.>>.