LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
 (Norme urgenti in materia di protezione sociale)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:
<<2 bis. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Amministrazione regionale.>>.

2.
Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale 6/2006 è inserito il seguente:
<<7 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 7, lettera b), i requisiti specifici dei servizi di cui al comma 2 bis sono definiti con decreto del Direttore centrale competente e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

3.
Al comma 25 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole << fatto salvo il mantenimento di quello oggettivo fino alla scadenza del vincolo apposto >> sono sostituite dalle seguenti: << e oggettivo, fatto salvo il mantenimento della nuova destinazione d'uso nell'ambito dei servizi socioassistenziali e sociosanitari fino alla scadenza del vincolo apposto >>.

4.
Il comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:
<<12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali corredata del progetto di riconversione, sottoscritto tra i rappresentanti legali dell'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione di Santa Maria la Longa, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e del Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica di Cervignano del Friuli, contenente la descrizione delle attività e degli interventi previsti, la definizione dei tempi di attuazione, la quantificazione dei costi previsti e l'individuazione di eventuali altri soggetti coinvolti.>>.

5.
I commi 21 e 22 dell' articolo 9 della legge regionale 27/2012 sono sostituiti dai seguenti:
<<21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel Comune di Reana del Rojale, nonché per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.>>.

6.
In applicazione del disposto di cui al comma 21 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 , come sostituito dal comma 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 8.1.2.1138 la denominazione del capitolo 4079 è sostituita dalla seguente: << Contributi annui costanti all'Arcidiocesi di Udine a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel Comune di Reana del Rojale, nonché per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili >>.

7.
I commi 173 e 174 dell' articolo 9 della legge regionale 27/2012 sono sostituiti dai seguenti:
<<173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa un contributo di annui 5.000 euro per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo.
174. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 173 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002 .>>.

8.
In relazione al disposto di cui al comma 173 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 , come sostituito dal comma 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 8.7.2.3390 la denominazione del capitolo 4082 è sostituita dalla seguente: << Contributo pluriennale all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo >>.

9.  
( ABROGATO )
(2)
10. Per le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, la documentazione relativa alla certificazione di invalidità può essere presentata ai Comuni dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento entro l'1 luglio 2013.
11. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 16 della legge regionale 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, da soggetti che siano successivamente deceduti, si prescinde dalla dimostrazione della situazione economica equivalente. In tali casi, ai fini della collocazione in graduatoria, è attribuito il punteggio massimo previsto per la valutazione di tale criterio.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, riconosciuta dall' articolo 13 bis della legge regionale 41/1996 , un contributo straordinario di 55.000 euro per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive da applicare in materia di interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito.
13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 4864 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive degli interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito".
14. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
15.
Il comma 71 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è sostituito dal seguente:
<<71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per la riqualificazione del Centro di aggregazione giovanile, ivi compresi i lavori di cablaggio e messa in rete del sistema e per l'acquisto di arredi e attrezzature informatiche.>>.

16.
Il comma 119 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2012 è sostituito dal seguente:
<<119. La concessione del contributo di cui al comma 117 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002 .>>.

17.  
( ABROGATO )
(1)
18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1Comma 17 abrogato da art. 8, comma 31, lettera b), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 19/2010.
2Comma 9 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.