LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12
 (Norme urgenti in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali)
1. A decorrere dal mese in cui entra in vigore la presente legge e sino alla costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura è interrotta la corresponsione dei contributi e l'erogazione dei finanziamenti ai gruppi consiliari ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), e 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari).
2. In forza dell'interruzione prevista dal comma 1, ai gruppi consiliari non spettano le rate mensili dei contributi e finanziamenti di cui alle leggi regionali 54/1973 e 52/1980 relative al periodo d'interruzione.
3.  
( ABROGATO )
(1)
4.  
( ABROGATO )
(2)
5.  
( ABROGATO )
(3)
6.  
( ABROGATO )
(4)
7.  
( ABROGATO )
(5)
8.
Dopo il comma 6 bis dell'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:
<<6 ter. Le competenze attribuite dal comma 6 bis al Presidente del Consiglio regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.>>.

9.
L' articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato)
1. In ottemperanza all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Direttore centrale competente in materia di affari europei e, nel settore agricolo e forestale, il Direttore centrale competente in materia di risorse agricole provvedono alla notifica preventiva alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato, alle comunicazioni degli aiuti di Stato in esenzione da tale obbligo ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.
2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea.
3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggetti all'obbligo di notifica, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.
4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti Commissioni consiliari, qualora concernenti aiuti di Stato, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti di Stato. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione per l'inoltro al Direttore centrale competente ai fini della notifica, ai sensi del comma 1. Conseguentemente, a eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospesa sino alla conclusione dell'esame della Commissione europea.
5. I disegni di legge e le proposte di legge sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredati delle schede tecniche necessarie alla verifica preliminare della sussistenza di aiuti di Stato e della loro compatibilità con la normativa europea in materia.
6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale già corredati delle schede tecniche di cui al comma 5.
7. Le schede tecniche di cui ai commi 5 e 6, nonché i moduli di notifica e le schede di informazioni complementari necessari per le notifiche di cui al comma 1, sono compilati a cura della struttura consiliare o giuntale competente, ai sensi dei rispettivi regolamenti di organizzazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.>>.

10. All' articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21 (Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all' articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980 ), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << a far data dall'1 gennaio 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << a decorrere dalla data di costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a far data dall'1 gennaio 2013 e sino alla fine della X Legislatura, sono sottoposte al controllo di un Collegio di revisori dei conti composto dai membri effettivi e supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), come nominati ai fini dell'esame dei rendiconti relativi alle spese elettorali 2013; agli stessi spetta il medesimo compenso previsto dall' articolo 79, comma 1, della legge regionale 28/2007 .>>;

c)
al comma 2 le parole << dal comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << dai commi 1 e 1 bis >>.

11.  
( ABROGATO )
(6)
12.  
( ABROGATO )
(7)
13.  
( ABROGATO )
(8)
14.  
( ABROGATO )
(9)
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l'anno 2013, di cui 200.000 euro destinati a favore delle imprese localizzate nel territorio classificato montano ai sensi della legge regionale 33/2002 , a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 2082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimento di risorse finanziarie a Banca Mediocredito del Friuli Venezia SpA per la concessione alle imprese di contributi corrispondenti agli interessi maturati su anticipazioni connesse alla cessione pro soluto di crediti certificati dagli enti territoriali debitori".
16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 per complessivi 700.000 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBIcapitoloimporto
11.3.1.11841452100.000
10.4.1.11711533200.000
11.3.1.11859670200.000
10.5.1.11769680200.000


17. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 1114 del medesimo stato di previsione della spesa.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
2Comma 4 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
3Comma 5 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
4Comma 6 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
5Comma 7 abrogato da art. 14, comma 1, lettera f), L. R. 6/2013
6Comma 11 abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 21/2013
7Comma 12 abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 21/2013
8Comma 13 abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 21/2013
9Comma 14 abrogato da art. 51, comma 1, L. R. 21/2013