LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1
 (Norme urgenti in materia di attività economiche)
1. Nell'ambito dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, disciplinati da apposita convenzione, ai sensi dell' articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), Unioncamere FVG ha facoltà di delegare funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi, secondo le modalità e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione.
2.
Al comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), le parole << quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province della Regione >> sono sostituite dalle seguenti: << le organizzazioni regionali aderenti a organizzazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, e operanti da almeno cinque anni >>.

3. Per le finalità di cui all' articolo 42, comma 1, della legge regionale 4/2005 , è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
4. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio del Friuli Venezia Giulia per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecniche utili alla digitalizzazione delle sale medesime. I contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.
5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi nel rispetto della regola de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".
6. Con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4.
7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche".
8. Per le finalità di cui all' articolo 9 bis della legge regionale 21/2006 è autorizzata la spesa di 347.516,04 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9. Per le finalità di cui all' articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
10.
I commi 56 e 57 dell' articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono sostituiti dai seguenti:
<<56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari avvalendosi dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA). A tal fine l'ERSA opera compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e può utilizzare i marchi collettivi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2010, n. 2495 (Registrazione di marchi collettivi per la promozione del settore agricolo e agroalimentare e indirizzi per la gestione da parte dell'ERSA).
57. L'ERSA partecipa a eventi, mostre e fiere di rilievo nazionale e internazionale secondo modalità individuate nel programma annuale delle attività allegato al bilancio di previsione.
57 bis. L'ERSA è autorizzata a concedere un contributo annuale al Comitato regionale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) per promuovere l'organizzazione, da parte del Comitato e delle Associazioni Pro loco aderenti, di eventi enogastronomici diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari. Il Comitato presenta domanda di contributo entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base dei criteri generali individuati dall'ERSA. La domanda è corredata dell'elenco degli eventi per l'anno successivo individuati in ordine di priorità e da un dettagliato preventivo di spesa che può prevedere una quota, fino al 15 per cento del contributo richiesto e nel limite massimo di 15.000 euro, destinata al rimborso forfettario delle spese sostenute dal Comitato per l'attuazione degli eventi. L'ERSA inserisce l'elenco degli eventi nell'ambito del proprio programma annuale delle attività nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo è ripartito dal Comitato fra gli organizzatori dei singoli eventi.
57 ter. L'ERSA è, altresì, autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per l'organizzazione di eventi e manifestazioni diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento regionale.
57 quater. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali):
a) il comma 1 e la lettera d) del comma 3 dell'articolo 6;
b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7;
c) l'articolo 9;
d) il comma 2 dell'articolo 10.
57 quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 57 ter sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l' articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate);

11.  
( ABROGATO )
(1)
12. A fronte della necessità del comparto agroalimentare regionale di contrastare le criticità derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla sua frammentazione e polverizzazione rispetto agli standard europei, la Regione concede finanziamenti agevolati alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede nel territorio regionale e che attuano in forma congiunta e integrata iniziative e progetti per il perseguimento di almeno una delle seguenti finalità:
a) realizzazione di economie di scala o di scopo;
b) realizzazione di una maggiore efficienza in ambito produttivo o commerciale.
(2)
13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole imprese che soddisfano le seguenti condizioni:
a) hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale;
b) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli provenienti prevalentemente da unità produttive situate nel territorio regionale;
c) se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all' articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
d) aderiscono, insieme ad almeno un'altra impresa in possesso dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalità e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12.
(3)
14. I finanziamenti di cui al comma 12 sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e sono concessi, a titolo di "de minimis", previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari in ordine alla congruenza dell'iniziativa o del progetto con le finalità di cui al comma 12 e in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 12.
15. La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 e con allegata:
a) una relazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 13, lettere a), b), e c);
b) la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di cui al comma 13, lettera d);
c) la documentazione contabile per la determinazione dell'importo del finanziamento;
d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.
(4)
16.  
( ABROGATO )
(5)
17. I finanziamenti sono erogati secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra Amministrazione regionale e banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e hanno una durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento.
18.
AI fine di armonizzare le disposizioni regionali a quanto previsto dall' articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 25/2010 , come sostituito dall' articolo 34 duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012 e modificato dall' articolo 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ai commi 1, 2, e 2 bis dell' articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole << fino a tale data >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2020 >>.

19.
AI fine di rendere omogenea la gestione delle concessioni dei beni del demanio marittimo statale e regionale, in analogia a quanto previsto dall' articolo 13 bis della legge regionale 22/2006 , al comma 18, dell'articolo 13, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole << fino a tale data >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2020 >>.

20.
Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. I titolari di concessione per l'utilizzo a fini agricoli, comunque intesi, di beni del demanio idrico regionale, dopo cinque anni dalla data di decorrenza della concessione e per una sola volta nel periodo di vigenza della stessa, possono avanzare ai competenti uffici regionali istanza per la variazione della tipologia di utilizzo del bene demaniale concesso, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 3 e ferma restando la rideterminazione del canone da applicare fino alla scadenza della concessione in essere conformemente alla nuova tipologia di utilizzo.>>.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, commi 72 e 74, della legge regionale 1/2004 , anche in caso di prolungamento della durata del piano di ammortamento del mutuo contratto dal beneficiario.
22. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 21 il soggetto beneficiario presenta istanza alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sviluppo sistema turistico regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
23.
Al comma 46 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dopo le parole << per l'acquisto >> sono inserite le seguenti: << , ristrutturazione o adeguamento >>.

24.
In relazione al disposto di cui all' articolo 2, comma 46, della legge regionale 18/2011 , come modificato dal comma 23, all'unità di bilancio 1.5.2.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 4058 dopo le parole << per l'acquisto >> sono aggiunte le seguenti: << , ristrutturazione o adeguamento >>.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso, ai sensi dell' articolo 161 della legge regionale 16 febbraio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 29 novembre 2011, n. 2099/TUR (Concessione contributo al Comune di Grado per il rifacimento di un trampolino a mare), al Comune di Grado e finalizzato all'intervento per il rifacimento del trampolino a mare, previa istanza del Comune, per la realizzazione di strutture balneari o strutture adibite alla balneazione fisse o mobili.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, un contributo pari a 300.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 2077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), per il perseguimento delle finalità istituzionali".
29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 - partita 59 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
30.
Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.>>.

31. All' articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 54 dopo le parole << un contributo straordinario >> sono inserite le seguenti: << fino a 200.000 euro a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore >>;

b)
al comma 55 il secondo periodo è sostituito dal seguente: << Alla concessione del contributo si provvede secondo criteri e modalità definite nell'apposito regolamento di esecuzione da adottarsi ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 7/2000 . Le domande già presentate sono restituite ai soggetti richiedenti. >>;

c)
al comma 56 le parole << 500.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 200.000 euro >>.

32. Per le finalità di cui all' articolo 89 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), è disposto uno stanziamento di 98.500 euro, da assegnare ai Comuni di Gradisca d'Isonzo e di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi già emessi.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 98.500 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1018 e del capitolo 3049 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi al Comune di Gradisca d'Isonzo e al Comune di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi già emessi".
34. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A.
Note:
1Comma 11 abrogato da art. 2, comma 47, L. R. 23/2013
2Parole sostituite al comma 12 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Comma 13 sostituito da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Comma 15 sostituito da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
5Comma 16 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
6Parole sostituite al comma 17 da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014