LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
 FINALITÀ
Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La Regione, in attuazione dell' articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ), riconosce la centralità rivestita dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese (PMI) nel sistema produttivo regionale e ne supporta lo sviluppo in attuazione dei principi dello Small Business Act per l'Europa (SBA) di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 e del suo riesame di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011, tramite gli incentivi previsti dal titolo II e la revisione normativa prevista dal titolo III, dal titolo IV e dal titolo V della presente legge.