LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 88
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente:
<<3 bis. Nel rispetto delle soglie e intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in caso di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 a microimprese in fase di <<start up>> costituite da non oltre dodici mesi alla data di presentazione della domanda ovvero a imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente, il tasso di interesse applicato è ridotto del 50 per cento.>>.