Art. 21
(Limiti di spesa e incentivo)
1. L'intensità massima dell'incentivo rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il 50 per cento delle spese ammesse.
2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ogni singolo progetto di aggregazione rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il limite di 150.000 euro.
3. Il limite minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale il progetto non è finanziabile, è pari a 20.000 euro.
4.
Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'
articolo 39 della legge regionale 7/2000
, nella misura massima del 50 per cento dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dell'impresa capofila di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, che sarà svincolata successivamente alla positiva verifica della rendicontazione finale della spesa.
4 bis.
Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all'
articolo 36 della legge regionale 7/2000
, le spese relative alla fase propedeutica di cui all'articolo 18 e alla fase di predisposizione di cui all'articolo 19 sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.
4 ter.
Fermo quanto previsto dall'
articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra le reti con soggettività giuridica e le imprese appartenenti a tali reti.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 21/2013
2Comma 4 ter aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 9/2019