LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO I
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 91
 (Comitato regionale UNPLI)
1.
Nella legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ovunque ricorra la denominazione << Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia >> essa è sostituita dalla seguente: << Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro-loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI)). >>

Art. 92
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione ed efficacia delle disposizioni di cui al titolo II, capi II e III, della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che illustra:
a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
b) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati;
c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.
2. La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 93
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 7800 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese correnti>>.
2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente agli incentivi di parte capitale, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7801 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il rafforzamento e il rilancio della competitività - spese di investimento>>.
3. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013, a carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7802 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Finanziamenti alle PMI per il supporto delle reti d'impresa>>.
4. Alla copertura dell'onere di 30.000 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.1.1022 e dal capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. Alla copertura dell'onere complessivo di 20.000 euro per l'anno 2013, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3, si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 1.5.2.1033 e dal capitolo 9249 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 94
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 41, 42, 44, 51, 52, comma 2, 58, 58 bis, 59, 60, 61, 64, comma 7 ter, 69, 72, 78, 80, 83, commi 3 e 4, 89, comma 1, lettera c), 95 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
b) i commi 31 e 32 dell' articolo 106 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (modificativi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 2/2002 );
c) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (modificativi degli articoli 58 e 58 bis della legge regionale 2/2002 );
e) gli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia);
f) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (modificativi degli articoli 45 e 46 della legge regionale 30/1984 );
g) il comma 6 bis dell'articolo 30, il comma 4 dell'articolo 37 e il comma 7 dell'articolo 40 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
i) il comma 4 bis dell'articolo 79 della legge regionale 7/2011 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 in materia di attività economiche);
2.
A decorrere dal 31 dicembre 2013 sono abrogate:

a) le lettere a), c), c bis) ed e) del comma 1 e il comma 3 dell' articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
b) le lettere b) e c) del comma 1 e il comma 2 dell' articolo 74 della legge regionale 7/2011 .
Art. 95
 (entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.