LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO III
 INTERVENTI PER IL SUPPORTO ALLE RETI DI IMPRESA
Art. 13
 (Interventi per il supporto alle reti di impresa)
1. In attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti e alle reti con soggettività giuridica, incentivi in conto capitale, per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, secondo la disciplina del presente capo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 14
 (Regime di aiuto)
1. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente capo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Gli incentivi sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, regionali e nazionali in relazione alle stesse spese qualora il cumulo rispetti le intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.
Art. 15
 (Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili.
1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1 possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese sostenute ai fini della realizzazione dei progetti di aggregazione in rete di cui all'articolo 13.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 4/2014
Art. 16
 (Soggetti beneficiari)
1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione ovvero le reti con soggettività giuridica. I progetti prevedono sempre la partecipazione di piccole imprese e/o microimprese.
2. Le imprese beneficiare devono essere attive e avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.
3. Fatte salve le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le imprese sono ammissibili senza limitazioni di settore o attività.
4. Il progetto di aggregazione identifica l'impresa capofila che si correla con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o con Unioncamere FVG nell'ipotesi di delega di cui all'articolo 6.
5. Salvo il caso di progetti di reti con soggettività giuridica, gli incentivi sono destinati a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto di aggregazione in relazione alla quota parte di spese sostenute dalla stessa per il progetto.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 17
 (Fasi progettuali)
1. Il progetto di aggregazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
a) fase propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete;
b) fase di predisposizione;
c) fase di realizzazione.
Art. 18
 (Fase propedeutica del progetto di aggregazione)
1. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione, promossa e realizzata tramite le associazioni di cui all'articolo 4, comma 2, i Centri di assistenza tecnica (CAT), il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), il Centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA) e le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), diffonde la conoscenza e la cultura delle reti d'impresa, garantisce la condivisione degli obiettivi del progetto da parte dei partecipanti e definisce:
a) il programma di lavoro e la valutazione dei rischi e la sostenibilità del progetto;
b) i ruoli e le responsabilità;
c) le procedure di gestione.
(1)
2. La fase propedeutica dei progetti di aggregazione prevede la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni azienda partecipante all'aggregazione in rete e si sviluppa mediante sessioni di lavoro.
3. La fase propedeutica è facoltativa per le reti già costituite.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 4/2016
Art. 19
 (Fase di predisposizione del progetto di aggregazione)
1. Nella fase di predisposizione è redatto il progetto di aggregazione che riguarda, alternativamente:
a) lo sviluppo di una rete d'impresa già formalmente costituita;
b) la stipula di un contratto di rete entro sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.
2. Il progetto di aggregazione è redatto prevedendo almeno una delle azioni di seguito riportate:
a) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;
b) processi di internazionalizzazione;
c) sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialità;
d) realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto;
e) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing;
f) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di normative in materia ambientale;
g) creazione e promozione dei marchi di rete.
Art. 20
 (Fase di realizzazione del progetto di aggregazione)
1. Nella fase di realizzazione la rete con soggettività giuridica ovvero le PMI coinvolte nel progetto di aggregazione danno concreta attuazione alle azioni attese secondo quanto definito nel progetto medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 21
 (Limiti di spesa e incentivo)
1. L'intensità massima dell'incentivo rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il 50 per cento delle spese ammesse.
2. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ogni singolo progetto di aggregazione rispetta i limiti massimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque non supera il limite di 150.000 euro.
3. Il limite minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale il progetto non è finanziabile, è pari a 20.000 euro.
4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell' articolo 39 della legge regionale 7/2000 , nella misura massima del 50 per cento dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte dell'impresa capofila di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, che sarà svincolata successivamente alla positiva verifica della rendicontazione finale della spesa.
4 bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all' articolo 36 della legge regionale 7/2000 , le spese relative alla fase propedeutica di cui all'articolo 18 e alla fase di predisposizione di cui all'articolo 19 sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.
4 ter. Fermo quanto previsto dall' articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di beni e servizi sostenute tra le PMI appartenenti alla medesima rete, nonché quelle sostenute tra le reti con soggettività giuridica e le imprese appartenenti a tali reti.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 21/2013
2Comma 4 ter aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 22
 (Premialità alle imprese in rete)
1. L'Amministrazione regionale riconosce un punteggio premiale alle imprese che aderiscono ai contratti di rete mediante l'adeguamento dei procedimenti valutativi nell'ambito delle rispettive linee contributive in essere nei settori di competenza delle attività produttive.