LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 31
1. All' articolo 24 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera h) del comma 1 le parole << e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura, >> sono sostituite dalle seguenti: << o la trasformazione di un'impresa di panificazione di cui all'articolo 36, comma 1, >>.

b)
alla lettera k) del comma 1 dopo la parola << tintolavanderia >> sono inserite le seguenti: << e di lavanderia >>;

c)
al comma 6 le parole << il tavolo di collaborazione di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 3/2001 >> sono sostituite dalle seguenti: << il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all' articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001 >>.