LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 28
1.
Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;
d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;
e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:
1) superamento dei limiti dimensionali;
2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
4) trasformazione della forma giuridica della società;
5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;
6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.>>.