LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 20
 (Fase di realizzazione del progetto di aggregazione)
1. Nella fase di realizzazione la rete con soggettività giuridica ovvero le PMI coinvolte nel progetto di aggregazione danno concreta attuazione alle azioni attese secondo quanto definito nel progetto medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.