LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 16
 (Soggetti beneficiari)
1. Beneficiarie degli incentivi sono le PMI che partecipano al progetto di aggregazione ovvero le reti con soggettività giuridica. I progetti prevedono sempre la partecipazione di piccole imprese e/o microimprese.
2. Le imprese beneficiare devono essere attive e avere sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale.
3. Fatte salve le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le imprese sono ammissibili senza limitazioni di settore o attività.
4. Il progetto di aggregazione identifica l'impresa capofila che si correla con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o con Unioncamere FVG nell'ipotesi di delega di cui all'articolo 6.
5. Salvo il caso di progetti di reti con soggettività giuridica, gli incentivi sono destinati a ciascuna delle imprese partecipanti al progetto di aggregazione in relazione alla quota parte di spese sostenute dalla stessa per il progetto.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.