LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22

Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/2014
Materia:
240.02 - Emigrazione - Immigrazione
310.02 - Assistenza sociale
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more della definizione di nuove norme per i cittadini stranieri immigrati, intende garantire il principio di uguaglianza tra le persone di ogni provenienza e nazionalità, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena equiparazione.
2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, contemperando l'esigenza di garantire alcune prestazioni ai soli residenti nel territorio regionale e il principio della parità di trattamento, individua nuovi criteri per l'accesso agli interventi regionali volti a:
a) perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale di cui all' articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);
b) sostenere la famiglia e la genitorialità di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);
c) disciplinare l'edilizia residenziale pubblica;
d) attuare il diritto allo studio di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).