LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO VII
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Art. 51
  (Abrogazione dei commi da 11 a 14 dell' articolo 12 della legge regionale 5/2013 )
1.
Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell' articolo 12 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

Art. 52
 (Trasferimento di risorse alla Sezione smobilizzo crediti PA regionale e locale)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è autorizzata la spesa di 700.000 euro, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
2. All'onere di 700.000 euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.2.1.1011 e dal capitolo 2082 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 53
1. Al comma 69 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << da altre associazioni d'impresa >> sono aggiunte le seguenti: << e nell'Accordo per il credito 2013 siglato l'1 luglio 2013 dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa >>;

b)
le parole << previste dall'Accordo >> sono sostituite dalle seguenti: << previste da ciascun Accordo >>;

c)
le parole << conformi all'Accordo >> sono sostituite dalle seguenti: << conformi a ciascun Accordo >>.

Art. 54
1. All' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
<<14 bis. I procedimenti per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul FRIA ai sensi dell' articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e sul FSRICTS ai sensi dell' articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), in corso alla data di attivazione delle Sezioni anticrisi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non ancora deliberati dal competente Comitato di gestione, fanno carico, rispettivamente, alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e alla gestione della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. La deliberazione delle relative concessioni è effettuata in applicazione, rispettivamente, della normativa di cui all' articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002 , e dell' articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005 , nei limiti delle disponibilità della pertinente Sezione anticrisi, tenendo ferma la data di presentazione della domanda ai sensi della predetta normativa.>>;

b)
al comma 16 le parole << commi 12 e 15 >> sono sostituite dalle seguenti: << commi 12, 14 bis e 15 >>.

Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 6, lettera b), L. R. 6/2017
Art. 56
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 4/2013 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all' articolo 36 della legge regionale 7/2000 , le spese relative alla fase propedeutica di cui all'articolo 18 e alla fase di predisposizione di cui all'articolo 19 sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.>>.

Art. 57
1.
AI comma 20 dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole << e sulla Sezione smobilizzo crediti PA, >> sono inserite le seguenti: << nonché sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui all' articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), >>.

Art. 58
  (Modifiche alla legge regionale 14/2012 )
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2, commi 88, 89, 90, 91, e 15, comma 2, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
b) l' articolo 305 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).
Art. 59
 (Finanziamento all'ERSA)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) la totalità dei fondi concessi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione delle iniziative previste dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 2 aprile 2009 per l'attuazione del progetto di promozione della conoscenza del vino "Friulano".
Art. 60
1.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è abrogata.

Art. 61
1. All' articolo 23 bis della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 la parola << svolge >> è sostituita dalle seguenti: << può svolgere >> e dopo la parola << insegnamento >> sono inserite le seguenti: << , di promozione e diffusione >>;

b)
al comma 4 le parole << deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << decreto dell'Assessore competente alle attività produttive >>.

Art. 62
1.
AI comma 7 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002 le parole << per integrare la commissione di cui all'articolo 26, comma 4, >> sono sostituite dalle seguenti: << per la nomina e la composizione della commissione d'esame >> e alla fine è aggiunto il seguente periodo: << Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5. >>.

Art. 63
1.
AI comma 1 bis dell'articolo 36 della legge regionale 12/2002 le parole << del prodotto intermedio di panificazione >> sono sostituite dalle seguenti: << del pane parzialmente cotto, surgelato o non >>.

Art. 64
1.
AI comma 4 dell'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 il secondo periodo è sostituito dal seguente: << Le direttive sono emanate entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. >>.

Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
Art. 66
1.
AI comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), le parole << la Direzione centrale >> sono sostituite dalle seguenti: << il Servizio >>.

Art. 67
1. All' articolo 4 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << alla Direzione centrale >> sono sostituite dalle seguenti: << al Servizio >> e le parole << denominata Direzione >> sono sostituite dalla seguente: << Servizio >>;

b)
la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, la categoria di appartenenza e la categoria di attività esercitata;>>;

c)
il comma 5 è abrogato;

d)
ai commi 6 e 7 le parole << la Direzione >> sono sostituite dalle seguenti: << il Servizio >>;

e)
al comma 8 le parole << vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, di seguito denominato Servizio >> sono soppresse.

Art. 68
1. All' articolo 5 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

c)   ( ABROGATA )
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 23/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 20/2006, con effetto dall'1/1/2022.
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 23/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 20/2006, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 69
1. All' articolo 6 della legge regionale 20/2006 sono apportatele seguenti modifiche:
a)
i commi 1, 2, 4 e 7 sono abrogati;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Con decreto del direttore del Servizio, le cooperative sociali e i loro consorzi sono cancellati dall'Albo nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di mancata trasmissione al Servizio di due consecutive comunicazioni semestrali di cui all'articolo 5, comma 5;
b) quando la cooperativa sociale a oggetto plurimo diffidata a ripristinare l'esercizio delle attività coordinate richiamate all'articolo 3, comma 3, non regolarizza la propria situazione entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) negli altri casi in cui vengono meno i requisiti per l'iscrizione e la cooperativa sociale o il consorzio diffidati a regolarizzare la propria situazione entro un termine non superiore a sessanta giorni non abbiano provveduto a effettuare gli adempimenti richiesti;
d) qualora risulti da due comunicazioni semestrali di cui all'articolo 5, comma 5, il verificarsi di una delle irregolarità di cui all'articolo 5, comma 1.>>;

c)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo della posta elettronica certificata alla cooperativa sociale o al consorzio interessati.>>.

Art. 70
1.
AI comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2006 le parole << , di sospensione o >> sono sostituite dalla seguente: << e >>.

Art. 71
1. All' articolo 8 della legge regionale 20/2006 sono apportatele seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << Bollettino ufficiale della Regione >> sono sostituite dalle seguenti: << sito web della Regione >>;

b)
al comma 3 le parole << semestralmente per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e >> sono soppresse.

Art. 72
1.
L' articolo 19 della legge regionale 20/2006 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Effetti della cancellazione dall'Albo delle cooperative beneficiarie)
1. Fatti salvi gli altri effetti previsti dalla presente legge, ai provvedimenti di cui all'articolo 6 sono connessi, con riferimento agli incentivi di cui al presente capo, i seguenti effetti:
a) la cancellazione dall'Albo che intervenga durante il periodo di vigenza del vincolo di destinazione, comporta la decadenza dagli incentivi concessi con conseguente obbligo di restituzione proporzionale del contributo; alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000 ;
b) nei casi di contributi pluriennali, la cancellazione intervenuta dopo il termine di scadenza del vincolo di destinazione comporta la revoca dell'incentivo dalla data della cancellazione medesima.>>.

Art. 73

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera y), L. R. 21/2016
Art. 74

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera y), L. R. 21/2016
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera y), L. R. 21/2016
Art. 76

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera y), L. R. 21/2016
Art. 77

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera y), L. R. 21/2016
Art. 78
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 25, comma 1, lettera c), 43 e 179 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
b)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 79
 (Poli sciistici regionali)
1. AI fine del potenziamento dell'offerta turistica dei poli sciistici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Agenzia regionale Promotur di cui al capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), un finanziamento per la realizzazione di interventi infrastrutturali in località Sella Nevea.
2. Per il medesimo fine di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere a favore della Agenzia regionale Promotur un contributo per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi relativi ai mutui che l'Agenzia stipula per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale da effettuarsi sugli impianti, sulle piste e sugli immobili esistenti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2173 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di infrastrutture in località Sella Nevea".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 per complessivi 1.900.000 euro per l'anno 2014 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detta somma corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 53 (Trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 relativamente a capitoli regionali, con ricorso al mercato finanziario, fondi residui perenti, fondi del personale, fondi di riserva e garanzie).
5. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 76.929,04 euro annui a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 230.787,12 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2175 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi pluriennali all'Agenzia regionale Promotur per copertura oneri di manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale su impianti, piste e immobili esistenti". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2033 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e dal capitolo 2075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detta somma corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 6, della legge regionale 21/2007 , con deliberazione della Giunta regionale 53/2014.
7. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare, nonché dell'attestazione relativa all'avvenuto avvio della procedura di individuazione del soggetto con cui dovrà essere contratto il mutuo ventennale. L'erogazione della prima annualità del finanziamento previsto dal comma 2 è disposta a seguito della successiva presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 18/2014
2Parole soppresse al comma 7 da art. 2, comma 41, L. R. 27/2014
3Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
Art. 80
 (Sviluppo turistico del territorio montano)
1. AI fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Cimolais per gli interventi di messa in sicurezza dell'area sciabile attrezzata, adibita a pista da sci nordico in località Palin, a sollievo degli oneri sostenuti, nel limite massimo del 60 per cento della spesa ammissibile.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da finanziare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 67.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 2076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cimolais per gli interventi di messa in sicurezza dell'area sciabile in località Palin".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 per complessivi 67.500 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
Unità di bilancioCapitoloImporto in euro
1.3.2.5037922710.000,00
1.5.1.1033920730.000,00
1.3.2.1020923727.035,16
1.3.1.50379199464,84

Relativamente al capitolo 9227 detta somma corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della legge regionale 21/2007 , con delibera della Giunta regionale 77/2013.
Art. 81
1.
AI comma 1 dell'articolo 9 ter delle legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), dopo le parole << per fini pubblici o di pubblico interesse >> sono inserite le seguenti: << per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi di gratuità >>.

Art. 82
  (Modifica all'articolo 28 ante della legge regionale 28/2002 )
1.
AI comma 1 dell'articolo 28 ante della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), la parola << 2013 >> è sostituita dalla seguente: << 2015 >>.

Art. 83

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera s), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 84
 (Ringiovanimento del parco auto del territorio regionale)
1. La Regione, al fine di consentire il ringiovanimento del parco auto circolante sul territorio regionale, in un'ottica di tutela dell'ambiente, nonché di sviluppo della sicurezza stradale, sostiene l'acquisto di veicoli nuovi, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiarate pari o inferiori a 120 g/km CO2, immatricolati Euro 5 o Euro 6 dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo di 1.000 euro, per una volta, per l'acquisto di un autoveicolo avente le caratteristiche di cui al comma 1, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti).
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso a soggetti privati, il cui reddito complessivo per nucleo familiare sia inferiore a 60.000 euro annui, per il tramite dell'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) la quale ha facoltà di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).
3 bis. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 3, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato nello schema di convenzione con cui sono disciplinati i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG ai sensi dell' articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).
4. Con regolamento regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché è definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1393 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Contributi per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni destinati al trasporto di persone per uso individuale".
6. All'onere di 3 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 54, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 4/2014
2Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
3Comma 3 bis aggiunto da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 4/2014
4Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 128, L. R. 27/2014
5Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 20/2015
Art. 85
 (Norme finanziarie)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.