LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO I
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 16/2008.
Art. 2
 (Misure di salvaguardia del Piano regionale di tutela delle acque)
1. Le misure di salvaguardia concernenti il deflusso minimo vitale, di cui al punto 2, lettera j), della deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2012, n. 2000, di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 16/2008 , si applicano nei procedimenti relativi alle domande per la realizzazione di nuovi impianti di derivazione d'acqua, compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera w), L. R. 11/2015
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 35, c. 7, L.R. 19/2012.
Art. 5
1.
Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2012 le parole << attualmente esistenti >> sono sostituite dalle seguenti: << attualmente attivi >>.

Art. 6
1.
Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 19/2012 dopo le parole << di trazione >> sono aggiunte le seguenti: << e impianti fissi senza serbatoi d'accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale, altresì detto metano, per autotrazione >>.

Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ll), L. R. 34/2017
Art. 8
1.
Il numero 5 bis) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), come aggiunto dall' articolo 3, comma 16, della legge regionale 5/2013 , è abrogato.

Art. 10
1.
Il comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), come inserito dall' articolo 3, comma 18, della legge regionale 5/2013 , è abrogato.

Art. 11
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 4, 15, 16, lettera b), e 19 dell' articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali economici e fiscali generali);
b) i commi 16, 17 e 18 dell' articolo 3 della legge regionale 5/2013 .
Art. 12
1.
Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono aggiunte le seguenti:
<<e bis) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designato dall'Assessore regionale all'ambiente;
e ter) un tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).>>.

Art. 13
1.
Il comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), come inserito dall' articolo 182, comma 1, della legge regionale 26/2012 , è abrogato.

Art. 14
1.
Al comma 4 dell'articolo 73 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), le parole << Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, >> sono sostituite dalle seguenti: << La Regione e le Comunità montane, d'intesa con i Comuni, >>.

Art. 15
1.
L' articolo 222 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), è abrogato.