LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 72
1.
L' articolo 19 della legge regionale 20/2006 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Effetti della cancellazione dall'Albo delle cooperative beneficiarie)
1. Fatti salvi gli altri effetti previsti dalla presente legge, ai provvedimenti di cui all'articolo 6 sono connessi, con riferimento agli incentivi di cui al presente capo, i seguenti effetti:
a) la cancellazione dall'Albo che intervenga durante il periodo di vigenza del vincolo di destinazione, comporta la decadenza dagli incentivi concessi con conseguente obbligo di restituzione proporzionale del contributo; alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all' articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000 ;
b) nei casi di contributi pluriennali, la cancellazione intervenuta dopo il termine di scadenza del vincolo di destinazione comporta la revoca dell'incentivo dalla data della cancellazione medesima.>>.